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	<title>Associazione Movimento Imprese &#187; controllo cartelle</title>
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		<title>Cartelle di pagamento: una volta su cinque richieste di pagamento senza motivo</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 14:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[controllo cartelle]]></category>

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		<description><![CDATA[La norma di legge che regolava e che regola tutt’ora i tempi per la notifica delle cartelle da parte del Concessionario per la Riscossione è l’articolo 25 del D.P.R. 602/73 il quale ha avuto ben 10 sostanziali modifiche legislative di cui le ultime 7 nel breve volgere di pochi anni. Ciò ha portato ad obiettive condizioni di incertezza sulla portata della legge la quale – come se non bastasse – ha subito anche un intervento della Corte Costituzionale nonché molte sentenze interpretative della Corte di Cassazione. Tutto nasce da due diametrali interpretazioni date ai termini di riscossione imposti per legge: da una parte Amministrazione Finanziaria sosteneva come il termine decadenziale di notifica della cartella di pagamento – originariamente di 4 mesi dall’iscrizione a ruolo &#8211; fosse meramente ordinatorio e che, comunque, si applicasse alla fattispecie il termine di prescrizione ordinario decennale, dall’altra parte i contribuenti si difendevano dichiarando che il termine ridotto di 4 mesi fosse, ad ogni effetto, perentorio ed invalidasse ogni notifica di cartelle di pagamento eseguita dopo il suo spirare. Inoltre, la notifica delle cartelle riguardanti alcuni controlli fiscali – quali, ad esempio, quelli automatizzati ex art. 36 bis – era addirittura privi di termine ed aveva indotto l’ente riscossore a ritenere di poter sempre notificare le cartelle (anche a distanza di moltissimi anni) senza incorrere in decadenze e prescrizioni di sorta. Sul punto è dovuta intervenire la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 280 del 2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del D.P.R. 602/73 nella parte in cui non prevede un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73. Successivamente, la sentenza della Cassazione n. 667 del 15.01.2007 ha stabilito importanti principi sull’interpretazione della norma tra i quali quello che il termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale – i già citati quattro mesi dalla consegna del ruolo al Concessionario – si applicasse ad ogni ipotesi di riscossione e non solo a quelle conseguenti ad accertamento fiscale. Analizzando in dettaglio il ragionamento della Suprema Corte si apprendeva come “…la legittimità della pretesa erariale è subordinata alla notificazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria della cartella di pagamento al contribuente, entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria, secondo quel principio di certezza delle situazioni giuridiche, specie se consistenti in prestazioni onerose per il cittadino, di rilievo costituzionale&#8230;” La Corte ha, inoltre, rigettato l’impostazione della tesi dell’Amministrazione Finanziaria sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello letterale. In ordine al profilo sostanziale la Cassazione ha sancito che “…all’attività di riscossione, per la sua particolare incisione sulle situazioni patrimoniali dei contribuenti, si applicano solo i termini decadenziali, posti da disposizioni che, quando ne sono state private, hanno dato luogo ad interventi della Corte Costituzionale…”. Sotto il profilo letterale, atteso che l’art. 25 già citato non pone alcuna distinzione a riguardo, limitandosi a stabilire con formula ampia ed omnicomprensiva, che qualunque cartella esattoriale, quale che sia la ragione della sua emissione, qualunque sia il ruolo sulla base del quale essa sia emessa, deve essere portata a conoscenza del contribuente entro un termine certo, posto a garanzia della certezza delle situazioni giuridiche dei contribuenti. Il Legislatore si è trovato, quindi, nella necessità di modificare il predetto art. 25 al fine di non perdere ogni diritto alla riscossione. Oggi esistono termini di decadenza certi per l’ente riscossore a tutela del contribuente. Questi termini variano, però, a seconda del tipo di tributo richiesto per cui risulta ostico per il comune cittadino comprendere se la c.d. “filiera” sia stata rispettata oppure no. Nonostante siano passati anni, sono ancora molte le criticità che si possono rilevare da un controllo delle cartelle di pagamento. E’ del 10.02.2016, infatti, l’audizione avanti alla Commissione Bilancio al Senato dell’amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria RUFFINI, il quale ha dovuto ammettere la “patologia estrema” delle quote inesigibili assegnate negli ultimi tre lustri al riscossore dei tributi, ricordando che solo il cinque per cento dei 1.058 miliardi di euro di crediti sono “effettivamente lavorabili”. Inoltre, vi è un 20,5% di quei mille miliardi di euro &#8211; pari a quasi 217 miliardi – che sono assolutamente inesigibili perche riferiti a crediti già “…annullati dagli stessi enti creditori in quanto ritenuti indebiti a seguito di provvedimenti di autotutela o di decisioni dell&#8217;autorità giudiziaria…”. Insomma, per stessa ammissione dei vertici dell’ente riscossore, una volta su cinque il fisco e gli altri enti pubblici richiedono pagamenti ai contribuenti senza alcun motivo. Quanto alle amministrazioni “distratte”, in primo luogo ci sarebbero 175 miliardi provenienti dall&#8217;Agenzia delle Entrate, mentre il resto si divide tra INPS (23,3 miliardi), INAIL (10 miliardi) e altre amministrazioni pubbliche (7,4). Il tutto senza contare altri profili di illegittimità delle cartelle quali, ad esempio, difetti di notifica (Equitalia, in alcuni casi, continua a notificare a mani o a mezzo posta per mezzo dei propri dipendenti che, però, non rivestono la qualifica di messi notificatori) oppure mancato scomputo di pagamenti già avvenuti. D&#8217;altra parte, se solo una cinquantina di miliardi su oltre mille di quei crediti sono «effettivamente lavorabili», sembra chiaro che anche il restante delle cartelle esattoriali spedite da Equitalia ha qualche problema. Contattaci per un’analisi delle cartelle e degli avvisi di accertamento &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La norma di legge che regolava e che regola tutt’ora i tempi per la <strong>notifica delle cartelle</strong> da<br />
parte del Concessionario per la Riscossione è l’articolo 25 del D.P.R. 602/73 il quale ha avuto<br />
ben 10 sostanziali modifiche legislative di cui le ultime 7 nel breve volgere di pochi anni.<br />
Ciò ha portato ad obiettive <strong>condizioni di incertezza sulla portata della legge</strong> la quale – come se<br />
non bastasse – ha subito anche un intervento della Corte Costituzionale nonché molte sentenze<br />
interpretative della Corte di Cassazione.</p>
<p>Tutto nasce da due diametrali interpretazioni date ai termini di riscossione imposti per legge:<br />
da una parte Amministrazione Finanziaria sosteneva come il <strong>termine decadenziale di notifica</strong><br />
della cartella di pagamento – originariamente di 4 mesi dall’iscrizione a ruolo &#8211; fosse<br />
meramente ordinatorio e che, comunque, si applicasse alla fattispecie il termine di prescrizione<br />
ordinario decennale, dall’altra parte i contribuenti si difendevano dichiarando che il termine<br />
ridotto di 4 mesi fosse, ad ogni effetto, perentorio ed invalidasse ogni notifica di cartelle di<br />
pagamento eseguita dopo il suo spirare.</p>
<p><a href="http://www.movimentoimprese.it/contact/"><img class="alignleft wp-image-3022 size-full" src="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/bannertop_576x114.gif" alt="bannertop_576x114" width="576" height="114" /></a>Inoltre, la <strong>notifica delle cartelle</strong> riguardanti alcuni controlli fiscali – quali, ad esempio, quelli<br />
automatizzati ex art. 36 bis – era addirittura privi di termine ed aveva indotto l’ente riscossore a<br />
ritenere di poter sempre notificare le cartelle (anche a distanza di moltissimi anni) senza<br />
incorrere in decadenze e prescrizioni di sorta.<br />
Sul punto è dovuta intervenire la <strong>Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 280 del 2005</strong>, ha<br />
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del D.P.R. 602/73 nella parte in cui <strong>non</strong><br />
<strong>prevede un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento</strong> relative alle imposte liquidate ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73.</p>
<p><a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/05_pesciolini.png"><img class=" size-full wp-image-3113 alignleft" src="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/05_pesciolini.png" alt="05_pesciolini" width="120" height="120" /></a>Successivamente, la sentenza della <strong>Cassazione n. 667 del 15.01.2007</strong> ha stabilito importanti principi sull’interpretazione della norma tra i quali quello<br />
che il termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale – i già citati quattro mesi<br />
dalla consegna del ruolo al Concessionario – si applicasse ad ogni ipotesi di riscossione e non<br />
solo a quelle conseguenti ad accertamento fiscale. Analizzando in dettaglio il ragionamento<br />
della Suprema Corte si apprendeva come “…la legittimità della pretesa erariale è subordinata<br />
alla notificazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria della cartella di pagamento al<br />
contribuente, entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del<br />
medesimo alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria, secondo quel principio di<br />
certezza delle situazioni giuridiche, specie se consistenti in prestazioni onerose per il cittadino, di<br />
rilievo costituzionale&#8230;”</p>
<p>La Corte ha, inoltre, rigettato l’impostazione della tesi dell’Amministrazione Finanziaria sia<br />
sotto il profilo sostanziale sia sotto quello letterale. In ordine al profilo sostanziale la<br />
Cassazione ha sancito che “…all’attività di riscossione, per la sua particolare incisione sulle<br />
situazioni patrimoniali dei contribuenti, si applicano solo i termini decadenziali, posti da<br />
disposizioni che, quando ne sono state private, hanno dato luogo ad interventi della Corte<br />
Costituzionale…”. Sotto il profilo letterale, atteso che l’art. 25 già citato non pone alcuna<br />
distinzione a riguardo, limitandosi a stabilire con formula ampia ed omnicomprensiva, che<br />
qualunque cartella esattoriale, quale che sia la ragione della sua emissione, qualunque sia il<br />
ruolo sulla base del quale essa sia emessa, deve essere portata a conoscenza del contribuente<br />
entro un termine certo, posto a garanzia della certezza delle situazioni giuridiche dei<br />
contribuenti. Il Legislatore si è trovato, quindi, nella necessità di modificare il predetto art. 25 al<br />
fine di non perdere ogni diritto alla riscossione. Oggi esistono termini di decadenza certi per<br />
l’ente riscossore a tutela del contribuente. Questi termini variano, però, a seconda del tipo di<br />
tributo richiesto per cui risulta ostico per il comune cittadino comprendere se la c.d. “filiera”<br />
sia stata rispettata oppure no.</p>
<p>Nonostante siano passati anni, sono ancora molte le criticità che si possono rilevare da un<br />
<strong>controllo delle cartelle di pagamento</strong>. E’ del 10.02.2016, infatti, l’audizione avanti alla<br />
Commissione Bilancio al Senato dell’amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria<br />
RUFFINI, il quale ha dovuto ammettere la “patologia estrema” delle quote inesigibili assegnate<br />
negli ultimi tre lustri al riscossore dei tributi, ricordando che solo il cinque per cento dei 1.058<br />
miliardi di euro di crediti sono “effettivamente lavorabili”. Inoltre, vi è un 20,5% di quei mille<br />
miliardi di euro &#8211; pari a quasi 217 miliardi – che sono assolutamente inesigibili perche riferiti<br />
a crediti già “…annullati dagli stessi enti creditori in quanto ritenuti indebiti a seguito di<br />
provvedimenti di autotutela o di decisioni dell&#8217;autorità giudiziaria…”.</p>
<p>Insomma, per stessa ammissione dei vertici dell’ente riscossore, <strong>una volta su cinque il fisco e gli</strong><br />
<strong> altri enti pubblici richiedono pagamenti ai contribuenti senza alcun motivo</strong>.<br />
Quanto alle amministrazioni “distratte”, in primo luogo ci sarebbero 175 miliardi provenienti<br />
dall&#8217;Agenzia delle Entrate, mentre il resto si divide tra INPS (23,3 miliardi), INAIL (10 miliardi)<br />
e altre amministrazioni pubbliche (7,4).</p>
<p>Il tutto senza contare altri profili di illegittimità delle cartelle quali, ad esempio, difetti di<br />
notifica (Equitalia, in alcuni casi, continua a notificare a mani o a mezzo posta per mezzo dei<br />
propri dipendenti che, però, non rivestono la qualifica di messi notificatori) oppure mancato<br />
scomputo di pagamenti già avvenuti.</p>
<p>D&#8217;altra parte, se solo una cinquantina di miliardi su oltre mille di quei crediti sono<br />
«effettivamente lavorabili», sembra chiaro che anche il restante delle cartelle esattoriali spedite<br />
da Equitalia ha qualche problema.</p>
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