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	<title>Associazione Movimento Imprese &#187; interessi usurari</title>
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		<title>Domande ricorrenti sull&#8217;usura</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 11:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[interessi usurari]]></category>

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		<description><![CDATA[Come si verifica il rispetto del &#8220;tasso soglia&#8221;?  Nel calcolo del “costo del credito” da raffrontare al tasso soglia rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia devono essere considerati tutti gli oneri collegati all’erogazione del credito dovuti per interessi, commissioni e spese. Ai sensi del 4° comma dell’art. 644 c.p, concorrono a formare l’interesse da valutare ai fini dell’usura tutti gli elementi di costo, funzionali all’operazione di credito, con la sola eccezione delle imposte e delle tasse (“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”). Nella determinazione del costo del credito, oltre agli interessi corrispettivi e di mora devono anche essere considerate tutte le commissioni applicate, ivi incluse le commissioni di massimo scoperto, di istruttoria veloce, di disponibilità fondi, o comunque diversamente denominati. Nel calcolo dell&#8217;usura è possibile sommare gli interessi corrispettivi a quelli moratori? La giurisprudenza ha ormai affermato il principio per cui &#8220;la sommatoria tra il valore del tasso di interesse corrispettivo e quello del tasso di mora al fine di affermare il superamento del tasso soglia è una operazione inspiegabile e errata sotto il profilo logico e matematico ed integra un errore inescusabile caratterizzato da colpa grave, che deve essere sanzionato con la condanna da responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. in quanto teso a creare un filone di cause seriali del tutto inutili e infondate.&#8221; Così es. Tribunale di Milano, giudice Antonio S. Stefani con la sentenza n. 11139 del 6 ottobre 2015. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Come si verifica il rispetto del &#8220;tasso soglia&#8221;? </strong></p>
<p>Nel calcolo del “costo del credito” da raffrontare al tasso soglia rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia devono essere considerati tutti gli oneri collegati all’erogazione del credito dovuti per interessi, commissioni e spese. Ai sensi del 4° comma dell’art. 644 c.p, concorrono a formare l’interesse da valutare ai fini dell’usura tutti gli elementi di costo, funzionali all’operazione di credito, con la sola eccezione delle imposte e delle tasse (“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”). Nella determinazione del costo del credito, oltre agli interessi corrispettivi e di mora devono anche essere considerate tutte le commissioni applicate, ivi incluse le commissioni di massimo scoperto, di istruttoria veloce, di disponibilità fondi, o comunque diversamente denominati.</p>
<p><strong>Nel calcolo dell&#8217;usura è possibile sommare gli interessi corrispettivi a quelli moratori?</strong></p>
<p>La giurisprudenza ha ormai affermato il principio per cui &#8220;l<em>a</em><i> sommatoria tra il valore del tasso di interesse corrispettivo e quello del tasso di mora al fine di affermare il superamento del tasso soglia è una operazione inspiegabile e errata sotto il profilo logico e matematico ed integra un errore inescusabile caratterizzato da colpa grave, che deve essere sanzionato con la condanna da responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. in quanto teso a creare un filone di cause seriali del tutto inutili e infondate.&#8221; </i>Così es. Tribunale di Milano, giudice Antonio S. Stefani con la sentenza n. 11139 del 6 ottobre 2015.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>L&#8217;usura sopravvenuta</title>
		<link>http://www.movimentoimprese.it/lusura-sopravvenuta/</link>
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		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 10:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[interessi usurari]]></category>
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		<description><![CDATA[Fino al gennaio del 2013, la Cassazione ha sempre affermato che l’usura dovesse essere verificata con riferimento al momento della firma del contratto. Dopo l’entrata in vigore della legge 108/96 è infatti intervenuto il legislatore che con l&#8217;art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge 24/2001 ha introdotto una norma interpretativa (interpretazione autentica) che ha precisato che il reato di usura (art. 644 c.p.) e la nullità della clausola che preveda interessi usurari (che ai sensi dell’art. 1815 c.c. determina che non sia dovuto alcun interesse) sia applicano solo agli interessi che superino il limite previsto dalla legge nel momento in cui vengano promessi o comunque convenuti e non al momento del loro pagamento. Nei primi mesi di quest’anno sia la Cassazione (Cass., 11 gennaio 2013, n. 602), sia l’Arbitro Bancario (ABF, Collegio di Napoli, 3 aprile 2013) sono intervenuti su tali questioni ritenendo ammissibile il controllo dell’usura sopravvenuta, ovvero il superamento del tasso soglia che si può verificare in due diverse situazioni: per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge 108/96; per i contratti successivi alla legge 108/96 qualora il Taeg, originariamente pattuito nel rispetto della soglia di usura, superi tale soglia per la sopravvenuta variazione in diminuzione del tasso medio rilevato TEGCM. Secondo la recente sentenza n. 602 del 2013 della Cassazione, anche per i contratti stipulati prima della l. 108/96, è ammissibile il controllo sull’usuraietà del costo del credito. Sulla stessa linea si è anche espresso l’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) affermando che il nostro ordinamento non ammette il pagamento di interessi divenuti usurari per la diminuzione del tasso medio rilevato (TEGM). La clausola che preveda interessi divenuti usurari nel corso del tempo è nulla e deve essere automaticamente sostituita con il tasso soglia. In entrambi i casi è quindi possibile verificare se nel corso del contratto siano stati corrisposti interessi usurari e chiedere in restituzione la differenza tra quanto pagato ed il tasso soglia, superato il quale si configura l’usura. Contattaci per un’analisi dei tuoi contratti bancari Inviaci i tuoi contratti bancari, gli estratti del conto corrente, la corrispondenza ricevuta dalla banca e avrai una prima analisi per il recupero di quanto illegittimamente pagato. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/03_pesciolini.png"><img class="size-full wp-image-3112 alignleft" src="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/03_pesciolini.png" alt="03_pesciolini" width="120" height="120" /></a>Fino al gennaio del 2013, la Cassazione ha sempre affermato che l’usura dovesse essere verificata con riferimento al momento della firma del contratto. Dopo l’entrata in vigore della legge 108/96 è infatti intervenuto il legislatore che con l&#8217;art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge 24/2001 ha introdotto una norma interpretativa (interpretazione autentica) che ha precisato che il reato di usura (art. 644 c.p.) e la nullità della clausola che preveda interessi usurari (che ai sensi dell’art. 1815 c.c. determina che non sia dovuto alcun interesse) sia applicano solo agli interessi che superino il limite previsto dalla legge nel momento in cui vengano promessi o comunque convenuti e non al momento del loro pagamento. Nei primi mesi di quest’anno sia la <strong>Cassazione</strong> (<strong>Cass., 11 gennaio 2013, n. 602</strong>), sia l’<strong>Arbitro Bancario</strong> (ABF, Collegio di Napoli, 3 aprile 2013) sono intervenuti su tali questioni ritenendo ammissibile il controllo dell’usura sopravvenuta, ovvero il superamento del tasso soglia che si può verificare in due diverse situazioni:</p>
<ul>
<li>per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge 108/96;</li>
<li>per i contratti successivi alla legge 108/96 qualora il Taeg, originariamente pattuito nel rispetto della soglia di usura, superi tale soglia per la sopravvenuta variazione in diminuzione del tasso medio rilevato TEGCM.</li>
</ul>
<p>Secondo la recente sentenza n.<strong> 602 del 2013 della Cassazione, anche per i contratti stipulati prima della l. 108/96</strong>, è ammissibile il controllo sull’usuraietà del costo del credito.</p>
<p>Sulla stessa linea si è anche espresso l’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) affermando che il nostro ordinamento non ammette il pagamento di interessi divenuti usurari per la diminuzione del tasso medio rilevato (TEGM).</p>
<p>La clausola che preveda interessi divenuti usurari nel corso del tempo è nulla e deve essere automaticamente sostituita con il tasso soglia.</p>
<p>In entrambi i casi<strong> è quindi possibile verificare se nel corso del contratto siano stati corrisposti interessi usurari e chiedere in restituzione</strong> la differenza tra quanto pagato ed il tasso soglia, superato il quale si configura l’usura.</p>
<h2>Contattaci per un’analisi dei tuoi contratti bancari</h2>
<p>Inviaci i tuoi contratti bancari, gli estratti del conto corrente, la corrispondenza ricevuta dalla banca e avrai una prima analisi per il recupero di quanto illegittimamente pagato.</p>
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<p>&nbsp;</p>
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