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	<title>Associazione Movimento Imprese</title>
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	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
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		<title>Check up Fisco: analisi posizione fiscale e previdenziale</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 16:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>

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		<description><![CDATA[Movimento Imprese fornisce assistenza ai propri associati con riguardo a profili tributari e contributivi in caso di situazioni debitorie complesse, e in particolare fornisce: &#160; analisi e controllo della regolarità formale e della legittimità nel merito di tutti gli atti emessi dall&#8217;Agenzia delle Entrate, quali ad esempio, a solo scopo esemplificativo, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione ex art. 36 bis e 36 ter d.lg. 600/73, provvedimenti di irrogazione della sanzione, avvisi di mora, atti di diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, atti di diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari &#160; analisi e controllo della regolarità formale e della legittimità dell&#8217;emissione del ruolo e della cartella di pagamento da parte degli Enti riscossori, dell&#8217;iscrizione di ipoteca legale sugli immobili, di fermo amministrativo di beni mobili registrati &#160; valutazione dell&#8217;applicazione di strumenti deflattivi del contenzioso, di autotutela oppure della prospettiva di un&#8217;azione giudiziaria &#160; analisi e valutazione dell&#8217;accesso a procedure concorsuali oppure a quelle per sovraindebitamento e/o esdebitazione (l. 3/2012 per soggetti non fallibili) &#160; Contattaci per un’analisi delle cartelle e degli avvisi di accertamento]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Movimento Imprese fornisce assistenza ai propri associati con riguardo a profili tributari e contributivi in caso di situazioni debitorie complesse, e in particolare fornisce:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/01_verde.png"><img class=" size-full wp-image-3029 alignleft" src="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/01_verde.png" alt="01_verde" width="36" height="36" /></a><strong>analisi e controllo</strong> della regolarità formale e della legittimità nel merito di tutti gli atti emessi dall&#8217;<strong>Agenzia delle Entrate</strong>, quali ad esempio, a solo scopo esemplificativo, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione ex art. 36 bis e 36 ter d.lg. 600/73, provvedimenti di irrogazione della sanzione, avvisi di mora, atti di diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, atti di diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/01_rosso.png"><img class=" size-full wp-image-3028 alignleft" src="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/01_rosso.png" alt="01_rosso" width="36" height="36" /></a><strong>analisi e controllo</strong> della regolarità formale e della legittimità dell&#8217;emissione del ruolo e della <strong>cartella di pagamento</strong> da parte degli Enti riscossori, dell&#8217;iscrizione di ipoteca legale sugli immobili, di fermo amministrativo di beni mobili registrati</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/01_giallo.png"><img class=" size-full wp-image-3027 alignleft" src="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/01_giallo.png" alt="01_giallo" width="36" height="36" /></a>valutazione dell&#8217;applicazione di <strong>strumenti deflattivi del contenzioso</strong>, di <strong>autotutela</strong> oppure della <strong>prospettiva di un&#8217;azione giudiziaria</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/01_azzurro.png"><img class=" size-full wp-image-3026 alignleft" src="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/01_azzurro.png" alt="01_azzurro" width="36" height="36" /></a><strong>analisi e valutazione</strong> dell&#8217;accesso a procedure concorsuali oppure a quelle per sovraindebitamento e/o esdebitazione (l. 3/2012 per soggetti non fallibili)</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Contattaci per un’analisi delle cartelle e degli avvisi di accertamento</h2>
<p style="margin-top: 10px;"><a href="http://www.movimentoimprese.it/?page_id=100" target="_self" class="gdl-button small" style="color:#ffffff; background-color:#B21C16; ">CONTATTA MOVIMENTO IMPRESE</a></p>
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		<title>Cartelle di pagamento: una volta su cinque richieste di pagamento senza motivo</title>
		<link>http://www.movimentoimprese.it/cartelle-di-pagamento-lincerta-strada-della-riscossione-dei-tributi/</link>
		<comments>http://www.movimentoimprese.it/cartelle-di-pagamento-lincerta-strada-della-riscossione-dei-tributi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 14:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[controllo cartelle]]></category>

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		<description><![CDATA[La norma di legge che regolava e che regola tutt’ora i tempi per la notifica delle cartelle da parte del Concessionario per la Riscossione è l’articolo 25 del D.P.R. 602/73 il quale ha avuto ben 10 sostanziali modifiche legislative di cui le ultime 7 nel breve volgere di pochi anni. Ciò ha portato ad obiettive condizioni di incertezza sulla portata della legge la quale – come se non bastasse – ha subito anche un intervento della Corte Costituzionale nonché molte sentenze interpretative della Corte di Cassazione. Tutto nasce da due diametrali interpretazioni date ai termini di riscossione imposti per legge: da una parte Amministrazione Finanziaria sosteneva come il termine decadenziale di notifica della cartella di pagamento – originariamente di 4 mesi dall’iscrizione a ruolo &#8211; fosse meramente ordinatorio e che, comunque, si applicasse alla fattispecie il termine di prescrizione ordinario decennale, dall’altra parte i contribuenti si difendevano dichiarando che il termine ridotto di 4 mesi fosse, ad ogni effetto, perentorio ed invalidasse ogni notifica di cartelle di pagamento eseguita dopo il suo spirare. Inoltre, la notifica delle cartelle riguardanti alcuni controlli fiscali – quali, ad esempio, quelli automatizzati ex art. 36 bis – era addirittura privi di termine ed aveva indotto l’ente riscossore a ritenere di poter sempre notificare le cartelle (anche a distanza di moltissimi anni) senza incorrere in decadenze e prescrizioni di sorta. Sul punto è dovuta intervenire la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 280 del 2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del D.P.R. 602/73 nella parte in cui non prevede un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73. Successivamente, la sentenza della Cassazione n. 667 del 15.01.2007 ha stabilito importanti principi sull’interpretazione della norma tra i quali quello che il termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale – i già citati quattro mesi dalla consegna del ruolo al Concessionario – si applicasse ad ogni ipotesi di riscossione e non solo a quelle conseguenti ad accertamento fiscale. Analizzando in dettaglio il ragionamento della Suprema Corte si apprendeva come “…la legittimità della pretesa erariale è subordinata alla notificazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria della cartella di pagamento al contribuente, entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria, secondo quel principio di certezza delle situazioni giuridiche, specie se consistenti in prestazioni onerose per il cittadino, di rilievo costituzionale&#8230;” La Corte ha, inoltre, rigettato l’impostazione della tesi dell’Amministrazione Finanziaria sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello letterale. In ordine al profilo sostanziale la Cassazione ha sancito che “…all’attività di riscossione, per la sua particolare incisione sulle situazioni patrimoniali dei contribuenti, si applicano solo i termini decadenziali, posti da disposizioni che, quando ne sono state private, hanno dato luogo ad interventi della Corte Costituzionale…”. Sotto il profilo letterale, atteso che l’art. 25 già citato non pone alcuna distinzione a riguardo, limitandosi a stabilire con formula ampia ed omnicomprensiva, che qualunque cartella esattoriale, quale che sia la ragione della sua emissione, qualunque sia il ruolo sulla base del quale essa sia emessa, deve essere portata a conoscenza del contribuente entro un termine certo, posto a garanzia della certezza delle situazioni giuridiche dei contribuenti. Il Legislatore si è trovato, quindi, nella necessità di modificare il predetto art. 25 al fine di non perdere ogni diritto alla riscossione. Oggi esistono termini di decadenza certi per l’ente riscossore a tutela del contribuente. Questi termini variano, però, a seconda del tipo di tributo richiesto per cui risulta ostico per il comune cittadino comprendere se la c.d. “filiera” sia stata rispettata oppure no. Nonostante siano passati anni, sono ancora molte le criticità che si possono rilevare da un controllo delle cartelle di pagamento. E’ del 10.02.2016, infatti, l’audizione avanti alla Commissione Bilancio al Senato dell’amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria RUFFINI, il quale ha dovuto ammettere la “patologia estrema” delle quote inesigibili assegnate negli ultimi tre lustri al riscossore dei tributi, ricordando che solo il cinque per cento dei 1.058 miliardi di euro di crediti sono “effettivamente lavorabili”. Inoltre, vi è un 20,5% di quei mille miliardi di euro &#8211; pari a quasi 217 miliardi – che sono assolutamente inesigibili perche riferiti a crediti già “…annullati dagli stessi enti creditori in quanto ritenuti indebiti a seguito di provvedimenti di autotutela o di decisioni dell&#8217;autorità giudiziaria…”. Insomma, per stessa ammissione dei vertici dell’ente riscossore, una volta su cinque il fisco e gli altri enti pubblici richiedono pagamenti ai contribuenti senza alcun motivo. Quanto alle amministrazioni “distratte”, in primo luogo ci sarebbero 175 miliardi provenienti dall&#8217;Agenzia delle Entrate, mentre il resto si divide tra INPS (23,3 miliardi), INAIL (10 miliardi) e altre amministrazioni pubbliche (7,4). Il tutto senza contare altri profili di illegittimità delle cartelle quali, ad esempio, difetti di notifica (Equitalia, in alcuni casi, continua a notificare a mani o a mezzo posta per mezzo dei propri dipendenti che, però, non rivestono la qualifica di messi notificatori) oppure mancato scomputo di pagamenti già avvenuti. D&#8217;altra parte, se solo una cinquantina di miliardi su oltre mille di quei crediti sono «effettivamente lavorabili», sembra chiaro che anche il restante delle cartelle esattoriali spedite da Equitalia ha qualche problema. Contattaci per un’analisi delle cartelle e degli avvisi di accertamento &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La norma di legge che regolava e che regola tutt’ora i tempi per la <strong>notifica delle cartelle</strong> da<br />
parte del Concessionario per la Riscossione è l’articolo 25 del D.P.R. 602/73 il quale ha avuto<br />
ben 10 sostanziali modifiche legislative di cui le ultime 7 nel breve volgere di pochi anni.<br />
Ciò ha portato ad obiettive <strong>condizioni di incertezza sulla portata della legge</strong> la quale – come se<br />
non bastasse – ha subito anche un intervento della Corte Costituzionale nonché molte sentenze<br />
interpretative della Corte di Cassazione.</p>
<p>Tutto nasce da due diametrali interpretazioni date ai termini di riscossione imposti per legge:<br />
da una parte Amministrazione Finanziaria sosteneva come il <strong>termine decadenziale di notifica</strong><br />
della cartella di pagamento – originariamente di 4 mesi dall’iscrizione a ruolo &#8211; fosse<br />
meramente ordinatorio e che, comunque, si applicasse alla fattispecie il termine di prescrizione<br />
ordinario decennale, dall’altra parte i contribuenti si difendevano dichiarando che il termine<br />
ridotto di 4 mesi fosse, ad ogni effetto, perentorio ed invalidasse ogni notifica di cartelle di<br />
pagamento eseguita dopo il suo spirare.</p>
<p><a href="http://www.movimentoimprese.it/contact/"><img class="alignleft wp-image-3022 size-full" src="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/bannertop_576x114.gif" alt="bannertop_576x114" width="576" height="114" /></a>Inoltre, la <strong>notifica delle cartelle</strong> riguardanti alcuni controlli fiscali – quali, ad esempio, quelli<br />
automatizzati ex art. 36 bis – era addirittura privi di termine ed aveva indotto l’ente riscossore a<br />
ritenere di poter sempre notificare le cartelle (anche a distanza di moltissimi anni) senza<br />
incorrere in decadenze e prescrizioni di sorta.<br />
Sul punto è dovuta intervenire la <strong>Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 280 del 2005</strong>, ha<br />
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del D.P.R. 602/73 nella parte in cui <strong>non</strong><br />
<strong>prevede un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento</strong> relative alle imposte liquidate ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73.</p>
<p><a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/05_pesciolini.png"><img class=" size-full wp-image-3113 alignleft" src="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/05_pesciolini.png" alt="05_pesciolini" width="120" height="120" /></a>Successivamente, la sentenza della <strong>Cassazione n. 667 del 15.01.2007</strong> ha stabilito importanti principi sull’interpretazione della norma tra i quali quello<br />
che il termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale – i già citati quattro mesi<br />
dalla consegna del ruolo al Concessionario – si applicasse ad ogni ipotesi di riscossione e non<br />
solo a quelle conseguenti ad accertamento fiscale. Analizzando in dettaglio il ragionamento<br />
della Suprema Corte si apprendeva come “…la legittimità della pretesa erariale è subordinata<br />
alla notificazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria della cartella di pagamento al<br />
contribuente, entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del<br />
medesimo alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria, secondo quel principio di<br />
certezza delle situazioni giuridiche, specie se consistenti in prestazioni onerose per il cittadino, di<br />
rilievo costituzionale&#8230;”</p>
<p>La Corte ha, inoltre, rigettato l’impostazione della tesi dell’Amministrazione Finanziaria sia<br />
sotto il profilo sostanziale sia sotto quello letterale. In ordine al profilo sostanziale la<br />
Cassazione ha sancito che “…all’attività di riscossione, per la sua particolare incisione sulle<br />
situazioni patrimoniali dei contribuenti, si applicano solo i termini decadenziali, posti da<br />
disposizioni che, quando ne sono state private, hanno dato luogo ad interventi della Corte<br />
Costituzionale…”. Sotto il profilo letterale, atteso che l’art. 25 già citato non pone alcuna<br />
distinzione a riguardo, limitandosi a stabilire con formula ampia ed omnicomprensiva, che<br />
qualunque cartella esattoriale, quale che sia la ragione della sua emissione, qualunque sia il<br />
ruolo sulla base del quale essa sia emessa, deve essere portata a conoscenza del contribuente<br />
entro un termine certo, posto a garanzia della certezza delle situazioni giuridiche dei<br />
contribuenti. Il Legislatore si è trovato, quindi, nella necessità di modificare il predetto art. 25 al<br />
fine di non perdere ogni diritto alla riscossione. Oggi esistono termini di decadenza certi per<br />
l’ente riscossore a tutela del contribuente. Questi termini variano, però, a seconda del tipo di<br />
tributo richiesto per cui risulta ostico per il comune cittadino comprendere se la c.d. “filiera”<br />
sia stata rispettata oppure no.</p>
<p>Nonostante siano passati anni, sono ancora molte le criticità che si possono rilevare da un<br />
<strong>controllo delle cartelle di pagamento</strong>. E’ del 10.02.2016, infatti, l’audizione avanti alla<br />
Commissione Bilancio al Senato dell’amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria<br />
RUFFINI, il quale ha dovuto ammettere la “patologia estrema” delle quote inesigibili assegnate<br />
negli ultimi tre lustri al riscossore dei tributi, ricordando che solo il cinque per cento dei 1.058<br />
miliardi di euro di crediti sono “effettivamente lavorabili”. Inoltre, vi è un 20,5% di quei mille<br />
miliardi di euro &#8211; pari a quasi 217 miliardi – che sono assolutamente inesigibili perche riferiti<br />
a crediti già “…annullati dagli stessi enti creditori in quanto ritenuti indebiti a seguito di<br />
provvedimenti di autotutela o di decisioni dell&#8217;autorità giudiziaria…”.</p>
<p>Insomma, per stessa ammissione dei vertici dell’ente riscossore, <strong>una volta su cinque il fisco e gli</strong><br />
<strong> altri enti pubblici richiedono pagamenti ai contribuenti senza alcun motivo</strong>.<br />
Quanto alle amministrazioni “distratte”, in primo luogo ci sarebbero 175 miliardi provenienti<br />
dall&#8217;Agenzia delle Entrate, mentre il resto si divide tra INPS (23,3 miliardi), INAIL (10 miliardi)<br />
e altre amministrazioni pubbliche (7,4).</p>
<p>Il tutto senza contare altri profili di illegittimità delle cartelle quali, ad esempio, difetti di<br />
notifica (Equitalia, in alcuni casi, continua a notificare a mani o a mezzo posta per mezzo dei<br />
propri dipendenti che, però, non rivestono la qualifica di messi notificatori) oppure mancato<br />
scomputo di pagamenti già avvenuti.</p>
<p>D&#8217;altra parte, se solo una cinquantina di miliardi su oltre mille di quei crediti sono<br />
«effettivamente lavorabili», sembra chiaro che anche il restante delle cartelle esattoriali spedite<br />
da Equitalia ha qualche problema.</p>
<h2>Contattaci per un’analisi delle cartelle e degli avvisi di accertamento</h2>
<p style="margin-top: 10px;"><a href="http://www.movimentoimprese.it/?page_id=100" target="_self" class="gdl-button small" style="color:#ffffff; background-color:#B21C16; ">CONTATTA MOVIMENTO IMPRESE</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Fideiussioni e tutela del consumatore: si applica la protezione dalle clausole vessatorie</title>
		<link>http://www.movimentoimprese.it/fideiussioni-e-clausole-abusive/</link>
		<comments>http://www.movimentoimprese.it/fideiussioni-e-clausole-abusive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 16:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[fideiussione]]></category>

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		<description><![CDATA[Si applica la tutela del consumatore in caso di clausole abusive o vessatorie nel contenute nel contratto di fideiussione? Nuovi scenari a partire da una sentenza della Corte di Giustizia europea. In passato è stato sostenuto che, essendo il contratto di fideiussione accessorio al contratto di credito (es. un fido) di un&#8217;impresa, dunque una società commerciale non consumatore, non sarebbe applicabile il codice del consumo con le relative protezioni (&#8220;Cass. 25212/2011: &#8220;In presenza di un contratto di fideiussione, è all&#8217;obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell&#8217;applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore&#8221;). La Corte di Giustizia con Sentenza del 19 novembre 2015 ha tuttavia affermato che la direttiva CE 93/13, con la quale è stata vietata l&#8217;adozione delle clausole vessatorie &#8211; nel nostro ordinamento prima previste agli artt. 1469 bis e seguenti del codice civile e ora agli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo &#8211; si applica anche a contratti di garanzia immobiliare o fideiussione stipulati tra persona fisica e un professionista (ente creditizio) al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha nei confronti di tale ente in base a un contratto di credito, &#8220;quando tale persona fisica non ha alcun collegamento di natura professionale con la suddetta società&#8220;. La Corte ha affermato che non rileva l&#8217;oggetto del contratto ma la qualità dei contraenti, &#8220;a seconda che gli stessi agiscano o meno nell&#8217;ambito della propria attività professionale&#8220;, in quanto anche in una simile fattispecie opera la Direttiva che ha la finalità di tutelare chi si trova in situazione di inferiorità nei confronti del professionista. Nel caso in cui sia convenuto un fideiussore innanzi a un foro che non corrisponde a quello della sua residenza, potrà essere quindi sostenuta l&#8217;incompetenza territoriale, sulla base del principio &#8211; ormai pacifico in giurisprudenza &#8211; che il foro del consumatore è inderogabile. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si applica la tutela del consumatore in caso di<strong> clausole abusive o vessatorie</strong> nel contenute nel contratto di fideiussione? Nuovi scenari a partire da una sentenza della Corte di Giustizia europea.</p>
<p>In passato è stato sostenuto che, essendo il <strong>contratto di fideiussione accessorio al contratto di credito</strong> (es. un fido) di un&#8217;impresa, dunque una società commerciale non consumatore, non sarebbe applicabile il codice del consumo con le relative protezioni (&#8220;Cass. 25212/2011: &#8220;<em>In presenza di un contratto di fideiussione, è all&#8217;obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell&#8217;applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumator</em>e&#8221;).</p>
<p>La Corte di Giustizia con <a href="http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/corte_di_giustizia_dellunione_europea_sez._vi_19_novembre_2015_c-74-15.pdf">Sentenza del 19 novembre 2015</a> ha tuttavia affermato che la <strong>direttiva CE 93/13</strong>, con la quale è stata vietata l&#8217;adozione delle clausole vessatorie &#8211; nel nostro ordinamento prima previste agli artt. 1469 bis e seguenti del codice civile e ora agli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo &#8211; si applica anche a contratti di garanzia immobiliare o fideiussione stipulati tra persona fisica e un professionista (ente creditizio) al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha nei confronti di tale ente in base a un contratto di credito, &#8220;<em>quando tale persona fisica non ha alcun collegamento di natura professionale con la suddetta società</em>&#8220;.</p>
<p>La Corte ha affermato che non rileva l&#8217;oggetto del contratto ma la qualità dei contraenti, &#8220;<em>a seconda che gli stessi agiscano o meno nell&#8217;ambito della propria attività professionale</em>&#8220;, in quanto anche in una simile fattispecie opera la Direttiva che ha la finalità di tutelare chi si trova in situazione di inferiorità nei confronti del professionista.</p>
<p>Nel caso in cui sia convenuto un fideiussore innanzi a un foro che non corrisponde a quello della sua residenza, potrà essere quindi sostenuta l&#8217;incompetenza territoriale, sulla base del principio &#8211; ormai pacifico in giurisprudenza &#8211; che il <strong>foro del consumatore è inderogabile</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Arbitro Bancario Finanziario conferma del divieto di anatocismo dal 2014</title>
		<link>http://www.movimentoimprese.it/arbitro-bancario-finanziario-conferma-del-divieto-di-anatocismo/</link>
		<comments>http://www.movimentoimprese.it/arbitro-bancario-finanziario-conferma-del-divieto-di-anatocismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 13:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[anatocismo]]></category>
		<category><![CDATA[arbitro bancario finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[cicr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimentoimprese.it/?p=4571</guid>
		<description><![CDATA[Anche l&#8217;ABF con provvedimento dell&#8217;8 ottobre 2015 ha confermato che il divieto di anatocismo è in vigore dal 1.1.2014 &#8211; ovvero da quando è entrato in vigore il nuovo art. 120 TUB, come modificato dalla Legge di Stabilità del 2014 (art. 1 comma 629 della legge 147/2013) &#8211; anche in difetto di pubblicazione della delibera del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio, chiamato a stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria. Secondo infatti il Collegio di Coordinamento dell’ABF &#8220;fino a quando non interverrà la nuova delibera del CICR (o una nuova legge che regoli diversamente la materia), le enunciate oscurità testuali della legge vigente devono essere nel frattempo superate (per il periodo che va dall’1.1.2014 al 31.12.2015) dalla prassi contabile per renderle coerenti con il divieto di addebito di interessi anatocistici, anche perché nessuna deroga alla immediata applicabilità del divieto sancito dalla norma primaria può derivare dalla emanazione di una norma secondaria, sulla base di una delega con oggetto specifico concettualmente compatibile”. L&#8217;ABF ha interpretato il nuovo art. 120 in considerazione dell&#8217;abrogazione della norma previgente che prevedeva l&#8217;anatocismo, come era intenzione del Legislatore ed è documentato dalla Relazione alla proposta di legge 1661 del 2013, anche recentemente condivisa dalla Banca d&#8217;Italia nel documento di consultazione in vista della delibera CICR che dovrebbe essere a breve pubblicata (&#8220; tratta dunque di un classico caso di abrogazione di una disposizione di legge da parte di una disposizione successiva avente pari valore gerarchico, art. 15 delle preleggi, nel quale l&#8217;interpretazione abrogatrice, già desumibile dal dato testuale, trova puntuale conforto logico nel principio di incompatibilità (non contraddizione) e nel criterio ermeneutico storico-evolutivo&#8220;. Quali sono le conseguenze? Le banche dovranno ricalcolare i saldi dei conti correnti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anche l&#8217;ABF con <a href="http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/collegio_di_coordinamento_abf_08_ottobre_2015_n._7854.pdf">provvedimento dell&#8217;8 ottobre 2015</a> ha confermato che il <strong>divieto di anatocismo è in vigore dal 1.1.2014 &#8211;</strong> ovvero da quando è entrato in vigore il nuovo art. 120 TUB, come modificato dalla <strong>Legge di Stabilità del 2014</strong> (art. 1 comma 629 della legge 147/2013)<strong> &#8211; anche in difetto di pubblicazione della delibera del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio</strong>, chiamato a stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria.</p>
<p>Secondo infatti il Collegio di Coordinamento dell’ABF &#8220;<em>fino a quando non interverrà la nuova delibera del CICR (o una nuova legge che regoli diversamente la materia), le enunciate oscurità testuali della legge vigente devono essere nel frattempo superate (per il periodo che va dall’1.1.2014 al 31.12.2015) dalla prassi contabile per renderle coerenti con il divieto di addebito di interessi anatocistici, anche perché nessuna deroga alla immediata applicabilità del divieto sancito dalla norma primaria può derivare dalla emanazione di una norma secondaria, sulla base di una delega con oggetto specifico concettualmente compatibile</em>”.</p>
<p>L&#8217;ABF ha interpretato il nuovo art. 120 in considerazione dell&#8217;abrogazione della norma previgente che prevedeva l&#8217;anatocismo, come era intenzione del Legislatore ed è documentato dalla Relazione alla <a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/10/13_proposta-di-legge-1661.pdf">proposta di legge 1661</a> del 2013, anche recentemente condivisa dalla Banca d&#8217;Italia nel documento di consultazione in vista della delibera CICR che dovrebbe essere a breve pubblicata (&#8220;<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/pesciolini_flusso.png"><img class=" size-full wp-image-3114 alignleft" src="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/pesciolini_flusso.png" alt="pesciolini_flusso" width="240" height="120" /></a><em> tratta dunque di un classico caso di abrogazione di una disposizione di legge da parte di una disposizione successiva avente pari valore gerarchico, art. 15 delle preleggi, nel quale l&#8217;interpretazione abrogatrice, già desumibile dal dato testuale, trova puntuale conforto logico nel principio di incompatibilità (non contraddizione) e nel criterio ermeneutico storico-evolutivo</em>&#8220;.</p>
<p>Quali sono le conseguenze? Le banche dovranno ricalcolare i saldi dei conti correnti.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Anatocismo: il Tribunale di Milano conferma la condanna di Unicredit</title>
		<link>http://www.movimentoimprese.it/anatocismo-il-tribunale-di-milano-conferma-la-condanna-di-unicredit/</link>
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		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 18:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[anatocismo]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

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		<description><![CDATA[Nuova condanna di Unicredit per interessi anatocistici applicati dal 1 gennaio 2014 (vedi Ord_Trib_Milano_01_10_2015) nei rapporti di conto corrente consumatori, a seguito di un&#8217;azione avviata dal Movimento Consumatori nell&#8217;ambito della campagna &#8220;Stop Anatocismo&#8220;. Lo stesso divieto si applica ai rapporti aziendali: tutte le imprese che hanno un&#8217;apertura di credito hanno subito dall&#8217;entrata in vigore del nuovo art. 120 del Testo Unico Bancario, come modificato dalla Legge di Stabilità del 2014, l&#8217;applicazione di interessi su interessi passivi che la banca non poteva addebitare e che determinano il diritto dell&#8217;impresa ad ottenere oggi un ricalcolo del saldo del c/c. Per verificare gli addebiti di interessi anacistici, usurai e di commissioni non dovute, contatta Movimento Imprese scrivendo a info@movimentoimprese.it &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nuova condanna di Unicredit per interessi anatocistici applicati dal 1 gennaio 2014 (vedi <a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/10/Ord_Trib_Milano_01_10_2015.pdf">Ord_Trib_Milano_01_10_2015</a>) nei rapporti di conto corrente consumatori, a seguito di un&#8217;azione avviata dal <strong>Movimento Consumatori </strong>nell&#8217;ambito della campagna &#8220;<a href="http://www.movimentoconsumatori.it/contents.asp?id=564">Stop Anatocismo</a>&#8220;.</p>
<p>Lo <a href="http://www.movimentoimprese.it/stop-anatocismo/">stesso divieto si applica ai rapporti aziendali</a>: tutte le imprese che hanno un&#8217;<strong>apertura di credito</strong> hanno subito dall&#8217;entrata in vigore del nuovo art. 120 del Testo Unico Bancario, come modificato dalla Legge di Stabilità del 2014, l&#8217;applicazione di interessi su interessi passivi che la banca non poteva addebitare e che determinano il diritto dell&#8217;impresa ad ottenere oggi un ricalcolo del saldo del c/c.</p>
<p>Per verificare gli addebiti di interessi anacistici, usurai e di commissioni non dovute, contatta Movimento Imprese scrivendo a info@movimentoimprese.it</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Anatocismo: illegittimo anche prima del 1.1.2014 secondo il Tribunale di Imperia</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[anatocismo]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale imperia]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; ormai del tutto pacifico in giurisprudenza che l&#8217;anatocismo prima della delibera CICR 9/2/2000 è illegittimo e analogo divieto si può affermare dopo il 1.1.2014. Nel periodo intermedio le banche potevano applicare interessi anatocistici? L&#8217;art. 25, secondo comma del d.lgs 342/99 prevedeva che: “Dopo il comma 1 dell&#8217;art. 120 t.u. è aggiunto il seguente: &#8221; 2 . Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”, regolando i rapporti stipulati successivamente. Non solo la validità delle clausole anatocistiche in vigore prima dell’intervento del CICR, ma anche i loro requisiti di validità venivano sostanzialmente demandati al CICR che con Delibera del 9/2/00, dando attuazione all’art. 25, secondo comma, del d.lgs 342/99 ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo, però, la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito (art. 2: “Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”). Per i nuovi contratti l&#8217;art. 6 della delibera CICR 9/2/00 richiedeva che le “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l&#8217;entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. L’art. 7 della citata Delibera C.I.C.R. (la cui rubrica è Disposizioni transitorie”) dettava la disciplina dell’anatocismo applicabile ai rapporti sorti prima del febbraio 2000 disponendo che: “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00.”3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.” E&#8217; dunque necessario verificare se la clausola anatocistica è stata specificamente approvata dal cliente. Ma non solo. Secondo un orientamento &#8211; ripetutamente espresso dal Tribunale di Imperia (v. dott. Colamartino Ordinanza 12.06.2015  in www.ilcaso.it; Ord. 31.1.2014 in www.ilcaso.it e già Ord. 9.7.2009) &#8211; potrebbe essere illegittima la capitalizzazione degli interessi tra il 2000 e il 2014, per la seguente ragione: se il tasso di interesse attivo è &#8220;meramente simbolico&#8221; e come tale inesistente, non essendo previsto alcun interesse a favore del cliente a fronte di un interesse passivo che &#8211; come di norma accade &#8211; viaggia su doppia cifra percentuale, non potrebbe ritenersi che sia prevista pari periodicità di capitalizzazione nel rispetto della citata Delibera CICR. Quindi sarebbe nulla la clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione degli interessi e &#8220;il rapporto dare/avere dovrà essere ricalcolato senza applicare alcuna capitalizzazione degli interessi creditori.&#8220;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; ormai del tutto pacifico in giurisprudenza che l&#8217;anatocismo prima della delibera CICR 9/2/2000 è illegittimo e analogo divieto <a href="http://www.movimentoimprese.it/stop-anatocismo/">si può affermare dopo il 1.1.2014</a>.</p>
<p>Nel periodo intermedio le banche potevano applicare interessi anatocistici?</p>
<p>L&#8217;art. 25, secondo comma del d.lgs 342/99 prevedeva che: “<em>Dopo il comma 1 dell&#8217;art. 120 t.u. è aggiunto il seguente: &#8221; 2 . Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela</em> <strong>la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori</strong>”, regolando i rapporti stipulati successivamente.</p>
<p><a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/pesciolini_flusso.png"><img class=" size-full wp-image-3114 alignleft" src="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/pesciolini_flusso.png" alt="pesciolini_flusso" width="240" height="120" /></a>Non solo la validità delle clausole anatocistiche in vigore prima dell’intervento del CICR, ma anche i loro requisiti di validità venivano sostanzialmente demandati al CICR che con <strong>Delibera del 9/2/00</strong>, dando attuazione all’art. 25, secondo comma, del d.lgs 342/99 <strong>ha</strong> <strong>rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo, però, la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito</strong> (art. 2: “<em>Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori</em>”).</p>
<p>Per i nuovi contratti l&#8217;art. 6 della delibera CICR 9/2/00 richiedeva che le “<em>I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l&#8217;entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. L<strong>e clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto</strong></em>”.</p>
<p>L’art. 7 della citata Delibera C.I.C.R. (la cui rubrica è Disposizioni transitorie”) dettava la disciplina dell’anatocismo applicabile ai rapporti sorti prima del febbraio 2000 disponendo che: “<em>1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00.”3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela</em>.”</p>
<p><strong>E&#8217; dunque necessario verificare se la clausola anatocistica è stata specificamente approvata dal cliente</strong>.</p>
<p>Ma non solo.</p>
<p>Secondo un orientamento &#8211; ripetutamente espresso dal <strong>Tribunale di Imperia</strong> (v. dott. Colamartino Ordinanza 12.06.2015  <a href="http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13466.pdf">in www.ilcaso.it</a>; Ord. 31.1.2014 in <a href="http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/ban.php?id_cont=13465.php">www.ilcaso.it </a>e già <a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/10/Ord.-9.7.2009.pdf">Ord. 9.7.2009</a>) &#8211; potrebbe essere illegittima la capitalizzazione degli interessi tra il 2000 e il 2014, per la seguente ragione: se il tasso di interesse attivo è &#8220;meramente simbolico&#8221; e come tale inesistente, non essendo previsto alcun interesse a favore del cliente a fronte di un interesse passivo che &#8211; come di norma accade &#8211; viaggia su doppia cifra percentuale, <strong>non potrebbe ritenersi che sia prevista pari periodicità di capitalizzazione nel rispetto della citata Delibera CICR</strong>. Quindi sarebbe nulla la clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione degli interessi e &#8220;<em>il rapporto dare/avere dovrà essere ricalcolato senza applicare alcuna capitalizzazione degli interessi creditori.</em>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Domande ricorrenti sull&#8217;usura</title>
		<link>http://www.movimentoimprese.it/domande-ricorrenti-sullusura/</link>
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		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 11:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[interessi usurari]]></category>

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		<description><![CDATA[Come si verifica il rispetto del &#8220;tasso soglia&#8221;?  Nel calcolo del “costo del credito” da raffrontare al tasso soglia rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia devono essere considerati tutti gli oneri collegati all’erogazione del credito dovuti per interessi, commissioni e spese. Ai sensi del 4° comma dell’art. 644 c.p, concorrono a formare l’interesse da valutare ai fini dell’usura tutti gli elementi di costo, funzionali all’operazione di credito, con la sola eccezione delle imposte e delle tasse (“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”). Nella determinazione del costo del credito, oltre agli interessi corrispettivi e di mora devono anche essere considerate tutte le commissioni applicate, ivi incluse le commissioni di massimo scoperto, di istruttoria veloce, di disponibilità fondi, o comunque diversamente denominati. Nel calcolo dell&#8217;usura è possibile sommare gli interessi corrispettivi a quelli moratori? La giurisprudenza ha ormai affermato il principio per cui &#8220;la sommatoria tra il valore del tasso di interesse corrispettivo e quello del tasso di mora al fine di affermare il superamento del tasso soglia è una operazione inspiegabile e errata sotto il profilo logico e matematico ed integra un errore inescusabile caratterizzato da colpa grave, che deve essere sanzionato con la condanna da responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. in quanto teso a creare un filone di cause seriali del tutto inutili e infondate.&#8221; Così es. Tribunale di Milano, giudice Antonio S. Stefani con la sentenza n. 11139 del 6 ottobre 2015. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Come si verifica il rispetto del &#8220;tasso soglia&#8221;? </strong></p>
<p>Nel calcolo del “costo del credito” da raffrontare al tasso soglia rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia devono essere considerati tutti gli oneri collegati all’erogazione del credito dovuti per interessi, commissioni e spese. Ai sensi del 4° comma dell’art. 644 c.p, concorrono a formare l’interesse da valutare ai fini dell’usura tutti gli elementi di costo, funzionali all’operazione di credito, con la sola eccezione delle imposte e delle tasse (“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”). Nella determinazione del costo del credito, oltre agli interessi corrispettivi e di mora devono anche essere considerate tutte le commissioni applicate, ivi incluse le commissioni di massimo scoperto, di istruttoria veloce, di disponibilità fondi, o comunque diversamente denominati.</p>
<p><strong>Nel calcolo dell&#8217;usura è possibile sommare gli interessi corrispettivi a quelli moratori?</strong></p>
<p>La giurisprudenza ha ormai affermato il principio per cui &#8220;l<em>a</em><i> sommatoria tra il valore del tasso di interesse corrispettivo e quello del tasso di mora al fine di affermare il superamento del tasso soglia è una operazione inspiegabile e errata sotto il profilo logico e matematico ed integra un errore inescusabile caratterizzato da colpa grave, che deve essere sanzionato con la condanna da responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. in quanto teso a creare un filone di cause seriali del tutto inutili e infondate.&#8221; </i>Così es. Tribunale di Milano, giudice Antonio S. Stefani con la sentenza n. 11139 del 6 ottobre 2015.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>La storia dell&#8217;anatocismo in Italia</title>
		<link>http://www.movimentoimprese.it/la-storia-dellanatocismo-in-italia/</link>
		<comments>http://www.movimentoimprese.it/la-storia-dellanatocismo-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 11:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[anatocismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimentoimprese.it/?p=4498</guid>
		<description><![CDATA[Si può dire che oggi sia stata messa la parola &#8220;fine&#8221; alla tormentata vicenda dell&#8217;anatocismo in Italia? E&#8217; una lunga storia. A partire dal 1999 la Cassazione (Cass 16.03.1999 n. 2374; Cass. 30.03.1999 n. 3096), mutando il proprio precedente orientamento, ha riconosciuto l’illegittimità dell’anatocismo trimestrale generalmente praticato dalle banche, in quanto le “Norme Bancarie Uniformi”, imposte alla clientela dalle banche senza alcuna negoziazione, sono state ritenute usi negoziali e non normativi. Il nuovo orientamento della Cassazione, che avrebbe comportato la restituzione di miliardi di euro illegittimamente percepiti dalle banche, ha suscitato l’immediata reazione del legislatore che, con un decreto “salva banche” (art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342), ha dichiarato la legittimità dell’anatocismo praticato nei decenni precedenti demandando al CICR l’individuazione dei criteri per il futuro. Il decreto salva banche è stato però correttamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale  (Corte Cost. 17.10.2000 n. 425) che ha quindi rimosso ogni tentativo di salvare l’anatocismo praticato per decenni dalle banche. A eliminare ogni dubbio sull’illegittimità dell’anatocismo è successivamente intervenuta per ben due volte la Corte di Cassazione a Sezioni (Cass. Sez. Un. 4.11.2004 n. 21095; Cass. Sez. Un. 2.12.2010 n. 24418) che ha precisato la nullità di qualsiasi forma di capitalizzazione, anche semestrale o annuale, degli interessi debitori. Gli interessi anatocistici pagati fino al 22 aprile del 2000 non sono dovuti e il correntista può chiederne la restituzione o il ricalcolo del saldo. Per gli interessi anatocistici pagati dopo il 22 aprile del 2000 è necessario fare una distinzione tra contratti stipulati prima o dopo questa data. Per i contratti stipulati successivamente al 22 aprile del 2000 la capitalizzazione degli interessi è consentita alle condizioni previste dalla Delibera Cicr del 7 febbraio 2000 (specifica approvazione della clausola e reciprocità della capitalizzazione alle condizioni determinate nel contratto). Per i contratti stipulati prima del 22 aprile del 2000 l’anatocismo è ammesso solo se la relativa clausola è stata specificamente approvata per iscritto successivamente alla delibera CICR. Così non è avvenuto perché le banche hanno sempre adeguato i vecchi contratti con la semplice pubblicazione della variazione sulla Gazzetta Ufficiale e con l’annotazione sull’estratto del conto corrente. Si veda tra le molte sentenze in tal senso Trib. Torino Sesta Sez. Civ. Dott. Astuni (in www.almaiura.it): &#8220;nella specie la banca ha pubblicato in G.U. la comunicazione della variazione (chiusura trimestrale dei conti debitori e creditori), ottemperando quindi a quanto previsto dal comma 2 dell&#8217;art. 7, ma è lecito dubitare che ciò sia sufficiente a fare salva la possibilità di capitalizzare trimestralmente gli interessi. Infatti, rispetto a un rapporto bancario in cui al cliente non possono essere addebitati interessi su interessi, l&#8217;introduzione del meccanismo di capitalizzazione, sia pure su base di pari periodicità, ma con (ovvia, peraltro legittima) disparità nei tassi creditori e debitori, rappresenta un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali ed esige quindi la specifica approvazione per iscritto (art. 7 co. 3) &#8211; mediante sottoscrizione ad hoc ex art. 1341 c.c. &#8211; come previsto in via generale dall&#8217;art. 6 delibera CICR 9.2.2000 per i nuovi contratti (cfr. es. Trib. Mantova 12.07.2008 e Trib. Mondovì 17.02.2009).&#8221; Contattaci per un’analisi dei tuoi contratti bancari Inviaci i tuoi contratti bancari, gli estratti del conto correte, la corrispondenza ricevuta dalla banca e avrai una prima analisi per il recupero di quanto illegittimamente pagato. CONTATTA MOVIMENTO IMPRESE]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si può dire che oggi sia stata <a href="http://www.movimentoimprese.it/stop-anatocismo/">messa la parola &#8220;fine&#8221; alla tormentata vicenda dell&#8217;anatocismo</a> in Italia?</p>
<p>E&#8217; una lunga storia.</p>
<p>A partire dal 1999 la Cassazione (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/Cass-16.03.1999-n.-2374.pdf">Cass 16.03.1999 n. 2374</a>; <a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/Cass.-30.03.1999-n.-3096.pdf">Cass. 30.03.1999 n. 3096</a>), mutando il proprio precedente orientamento, ha riconosciuto l’<strong>illegittimità dell’anatocismo trimestrale</strong> generalmente praticato dalle banche, in quanto le “Norme Bancarie Uniformi”, imposte alla clientela dalle banche senza alcuna negoziazione, sono state ritenute usi negoziali e non normativi.</p>
<p>Il nuovo orientamento della Cassazione, che avrebbe comportato la restituzione di miliardi di euro illegittimamente percepiti dalle banche, ha suscitato l’immediata reazione del legislatore che, con un decreto “salva banche” (art. 25 <a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99342dl.htm">d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342</a>), ha dichiarato la legittimità dell’anatocismo praticato nei decenni precedenti demandando al CICR l’individuazione dei criteri per il futuro.</p>
<p>Il decreto salva banche è stato però correttamente <strong>dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale</strong>  (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/Corte-Cost.-17.10.2000-n.-425.pdf">Corte Cost. 17.10.2000 n. 425</a>) che ha quindi rimosso ogni tentativo di salvare l’anatocismo praticato per decenni dalle banche. A eliminare ogni dubbio sull’illegittimità dell’anatocismo è successivamente intervenuta per ben due volte la <strong>Corte di Cassazione a Sezioni (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/Cass.-Sez.-Un.-4.11.2004-n.-21095.pdf">Cass. Sez. Un. 4.11.2004 n. 21095</a>; <a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/Cass.-Sez.-Un.-2.12.2010-n.-24418.pdf">Cass. Sez. Un. 2.12.2010 n. 24418</a></strong>) <strong>che ha precisato la nullità di qualsiasi forma di capitalizzazione, anche semestrale o annuale, degli interessi debitori</strong>.</p>
<p>Gli interessi anatocistici pagati fino al 22 aprile del 2000 non sono dovuti e il correntista può chiederne la restituzione o il ricalcolo del saldo.</p>
<p>Per gli interessi anatocistici pagati dopo il 22 aprile del 2000 è necessario fare una distinzione tra contratti stipulati prima o dopo questa data.</p>
<p>Per i contratti stipulati successivamente al 22 aprile del 2000 la capitalizzazione degli interessi è consentita alle condizioni previste dalla <a href="http://gazzette.comune.jesi.an.it/2000/43/14.htm">Delibera Cicr del 7 febbraio 2000</a> (specifica approvazione della clausola e reciprocità della capitalizzazione alle condizioni determinate nel contratto).</p>
<p>Per i contratti stipulati prima del 22 aprile del 2000 l’anatocismo è ammesso solo se la relativa clausola è stata specificamente approvata per iscritto successivamente alla delibera CICR.</p>
<p>Così non è avvenuto perché le banche hanno sempre adeguato i vecchi contratti con la semplice pubblicazione della variazione sulla Gazzetta Ufficiale e con l’annotazione sull’estratto del conto corrente.</p>
<p>Si veda tra le molte sentenze in tal senso Trib. Torino Sesta Sez. Civ. Dott. Astuni (in <a href="http://www.almaiura.it/allegati/163_1795%20del%2012-3-2015.pdf">www.almaiura.it</a>): &#8220;<em>nella specie la banca ha pubblicato in G.U. la comunicazione della variazione (chiusura trimestrale dei conti debitori e creditori), ottemperando quindi a quanto previsto dal comma 2 dell&#8217;art. 7, ma è lecito dubitare che ciò sia sufficiente a fare salva la possibilità di capitalizzare trimestralmente gli interessi. Infatti, rispetto a un rapporto bancario in cui al cliente non possono essere addebitati interessi su interessi, l&#8217;introduzione del meccanismo di capitalizzazione, sia pure su base di pari periodicità, ma con (ovvia, peraltro legittima) disparità nei tassi creditori e debitori, rappresenta un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali ed esige quindi la specifica approvazione per iscritto (art. 7 co. 3) &#8211; mediante sottoscrizione ad hoc ex art. 1341 c.c. &#8211; come previsto in via generale dall&#8217;art. 6 delibera CICR 9.2.2000 per i nuovi contratti (cfr. es. Trib. Mantova 12.07.2008 e Trib. Mondovì 17.02.2009).&#8221;</em></p>
<h2>Contattaci per un’analisi dei tuoi contratti bancari</h2>
<p>Inviaci i tuoi contratti bancari, gli estratti del conto correte, la corrispondenza ricevuta dalla banca e avrai una prima analisi per il recupero di quanto illegittimamente pagato.</p>
<p><a class="gdl-button small" href="http://www.movimentoimprese.it/?page_id=100" target="_self">CONTATTA MOVIMENTO IMPRESE</a></p>
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		<title>Stop Anatocismo</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 08:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[daily lfe]]></category>
		<category><![CDATA[in_evidenza_sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[anatocismo]]></category>
		<category><![CDATA[apertura di credito]]></category>
		<category><![CDATA[fido]]></category>
		<category><![CDATA[movimento consumatori]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;impresa ha un&#8217;apertura di credito o fido sul conto corrente? Dal gennaio 2014 la Banca ha applicato interessi anatocistici vietati. L&#8217;articolo 1, comma 629 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (la legge di Stabilità per il 2014) ha infatti sostituito l’art. 120 del testo unico bancario (t.u.b.) che consentiva la produzione di interessi sugli interessi passivi maturati nei contratti bancari. L’attuale articolo 120 t.u.b. prevede che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Tutte le disposizioni della legge di Stabilità (cfr. art. 1, comma 749, l. 147/13) sono entrate tutte in vigore in data 1° gennaio 2014. Non v’è dubbio che a far data dall’entrata in vigore della l. 143/2013  sia fatto divieto a tutte le banche di applicare interessi sugli interessi maturati sia nell&#8217;ambito dei contratti stipulati dai consumatori che dalle imprese. Per quanto riguarda i primi, così si è espressa la giurisprudenza a seguito delle azioni inibitorie dell&#8217;associazione Movimento Consumatori, a seguito delle quali sono state condannate le seguenti banche a cessare l&#8217;anatocismo nei conti correnti (clicca per scaricare i provvedimenti): Intesa Sanpaolo (Ord_Intesa_Sanpaolo_01_07_15, confermata da Ord_08_08_2015) Unicredit (Ord_Unicredit_13_7_2015) Banca Sella (Ord_Banca_Sella_7_7_15) Deutsche Bank (Ord_BPM_DB_14_4_15) Banca Popolare di Milano (Ord_BPM_DB_14_4_15) Ing Bank (Ord_ING_14_4_15) Iw Bank (Ord_Iw_Bank_29_7_15) FinecoBank (Ord_Fineco_29_7_15) Banca Regionale Europea (Ord_Banca_Regionale_Europea_29_06_2015) Lo stesso identico principio opera a favore delle imprese che oggi non solo hanno diritto ad ottenere la modifica dei contratti di conto corrente con l&#8217;eliminazione di ogni forma di anatocismo, ma anche alla restituzione degli interessi conteggiati sugli interessi maturati che le banche non dovevano richiedere. Contattaci per una verifica, per un conteggio e chiedere la restituzione, scrivendo alla email info@movimentoimprese.it. &#160; Sarà scritta una volta per tutte la fine dell&#8217;anatocismo? E&#8217; una questione che nella giurisprudenza è stata ampiamente discussa da decenni. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;impresa ha un&#8217;apertura di credito o fido sul conto corrente? Dal gennaio 2014 la Banca ha <strong>applicato interessi anatocistici vietati</strong>.</p>
<p>L&#8217;articolo 1, comma 629 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (la legge di Stabilità per il 2014) ha infatti sostituito l’art. 120 del testo unico bancario (t.u.b.) che consentiva la produzione di <strong>interessi sugli interessi passivi maturati nei contratti bancari</strong>.</p>
<p>L’attuale articolo 120 t.u.b. prevede che “I<em>l CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale</em>”.</p>
<p>Tutte le disposizioni della legge di Stabilità (cfr. art. 1, comma 749, l. 147/13) sono entrate tutte in vigore in data 1° gennaio 2014.</p>
<p>Non v’è dubbio che a far data dall’entrata in vigore della l. 143/2013  sia fatto divieto a <strong>tutte le banche</strong> di applicare interessi sugli interessi maturati sia nell&#8217;ambito dei contratti stipulati dai consumatori che dalle imprese.</p>
<p>Per quanto riguarda i primi, così si è espressa la giurisprudenza a seguito delle <a href="http://www.movimentoconsumatori.it/contents.asp?id=564">azioni inibitorie dell&#8217;associazione Movimento Consumatori</a>, a seguito delle quali sono state condannate le seguenti banche a <strong>cessare l&#8217;anatocismo nei conti correnti (clicca per scaricare i provvedimenti):</strong></p>
<p>Intesa Sanpaolo (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/08/Ord_Intesa_Sanpaolo_01_07_15.pdf">Ord_Intesa_Sanpaolo_01_07_15</a>, confermata da <a href="http://www.movimentoconsumatori.it/public/upload/users/file/Trib_Milano_8_8_15.pdf">Ord_08_08_2015</a>)<br />
Unicredit (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/08/Ord_Unicredit_13_7_2015.pdf">Ord_Unicredit_13_7_2015</a>)<br />
Banca Sella (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/08/Ord_Banca_Sella_7_7_15.pdf">Ord_Banca_Sella_7_7_15</a>)<br />
Deutsche Bank (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/08/Ord_BPM_DB_14_4_151.pdf">Ord_BPM_DB_14_4_15</a>)<br />
Banca Popolare di Milano (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/08/Ord_BPM_DB_14_4_15.pdf">Ord_BPM_DB_14_4_15</a>)<br />
Ing Bank (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/08/Ord_ING_14_4_15.pdf">Ord_ING_14_4_15</a>)<br />
Iw Bank (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/08/Ord_Iw_Bank_29_7_15.pdf">Ord_Iw_Bank_29_7_15</a>)<br />
FinecoBank (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/08/Ord_Fineco_29_7_15.pdf">Ord_Fineco_29_7_15</a>)<br />
Banca Regionale Europea (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/08/Ord_Banca_Regionale_Europea_29_06_2015.pdf">Ord_Banca_Regionale_Europea_29_06_2015</a>)</p>
<h4><a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/pesciolini_flusso.png"><img class=" size-full wp-image-3114 alignleft" src="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/pesciolini_flusso.png" alt="pesciolini_flusso" width="240" height="120" /></a>Lo stesso identico principio opera a favore delle imprese che oggi non solo hanno diritto ad ottenere la modifica dei contratti di conto corrente con l&#8217;eliminazione di ogni forma di anatocismo, ma anche alla restituzione degli interessi conteggiati sugli interessi maturati che le banche non dovevano richiedere.</h4>
<p><strong>Contattaci per una verifica, per un conteggio e chiedere la restituzione, scrivendo alla email info@movimentoimprese.it.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sarà scritta una volta per tutte la fine dell&#8217;anatocismo? <a href="http://www.movimentoimprese.it/la-storia-dellanatocismo-in-italia/">E&#8217; una questione che nella giurisprudenza è stata ampiamente discussa da decenni</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Art. 644 Codice Penale: usura</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Sep 2013 14:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[usura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimentoimprese.it/?p=3384</guid>
		<description><![CDATA[ART. 644 &#8211; (Usura) &#8211; Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1. se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 2. se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; 3. se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4. se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; 5. se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni”. 2. L’articolo 644-bis del codice penale è abrogato.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ART. 644 <i>&#8211; (Usura) </i>&#8211;</strong> Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.<br />
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.<br />
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.<br />
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.<br />
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.<br />
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:<br />
1. se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;<br />
2. se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;<br />
3. se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;<br />
4. se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;<br />
5. se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.<br />
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni”.<br />
2. L’articolo 644-bis del codice penale è abrogato.</p>
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