La storia dell’anatocismo in Italia
Si può dire che oggi sia stata messa la parola “fine” alla tormentata vicenda dell’anatocismo in Italia?
E’ una lunga storia.
A partire dal 1999 la Cassazione (Cass 16.03.1999 n. 2374; Cass. 30.03.1999 n. 3096), mutando il proprio precedente orientamento, ha riconosciuto l’illegittimità dell’anatocismo trimestrale generalmente praticato dalle banche, in quanto le “Norme Bancarie Uniformi”, imposte alla clientela dalle banche senza alcuna negoziazione, sono state ritenute usi negoziali e non normativi.
Il nuovo orientamento della Cassazione, che avrebbe comportato la restituzione di miliardi di euro illegittimamente percepiti dalle banche, ha suscitato l’immediata reazione del legislatore che, con un decreto “salva banche” (art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342), ha dichiarato la legittimità dell’anatocismo praticato nei decenni precedenti demandando al CICR l’individuazione dei criteri per il futuro.
Il decreto salva banche è stato però correttamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 17.10.2000 n. 425) che ha quindi rimosso ogni tentativo di salvare l’anatocismo praticato per decenni dalle banche. A eliminare ogni dubbio sull’illegittimità dell’anatocismo è successivamente intervenuta per ben due volte la Corte di Cassazione a Sezioni (Cass. Sez. Un. 4.11.2004 n. 21095; Cass. Sez. Un. 2.12.2010 n. 24418) che ha precisato la nullità di qualsiasi forma di capitalizzazione, anche semestrale o annuale, degli interessi debitori.
Gli interessi anatocistici pagati fino al 22 aprile del 2000 non sono dovuti e il correntista può chiederne la restituzione o il ricalcolo del saldo.
Per gli interessi anatocistici pagati dopo il 22 aprile del 2000 è necessario fare una distinzione tra contratti stipulati prima o dopo questa data.
Per i contratti stipulati successivamente al 22 aprile del 2000 la capitalizzazione degli interessi è consentita alle condizioni previste dalla Delibera Cicr del 7 febbraio 2000 (specifica approvazione della clausola e reciprocità della capitalizzazione alle condizioni determinate nel contratto).
Per i contratti stipulati prima del 22 aprile del 2000 l’anatocismo è ammesso solo se la relativa clausola è stata specificamente approvata per iscritto successivamente alla delibera CICR.
Così non è avvenuto perché le banche hanno sempre adeguato i vecchi contratti con la semplice pubblicazione della variazione sulla Gazzetta Ufficiale e con l’annotazione sull’estratto del conto corrente.
Si veda tra le molte sentenze in tal senso Trib. Torino Sesta Sez. Civ. Dott. Astuni (in www.almaiura.it): “nella specie la banca ha pubblicato in G.U. la comunicazione della variazione (chiusura trimestrale dei conti debitori e creditori), ottemperando quindi a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 7, ma è lecito dubitare che ciò sia sufficiente a fare salva la possibilità di capitalizzare trimestralmente gli interessi. Infatti, rispetto a un rapporto bancario in cui al cliente non possono essere addebitati interessi su interessi, l’introduzione del meccanismo di capitalizzazione, sia pure su base di pari periodicità, ma con (ovvia, peraltro legittima) disparità nei tassi creditori e debitori, rappresenta un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali ed esige quindi la specifica approvazione per iscritto (art. 7 co. 3) – mediante sottoscrizione ad hoc ex art. 1341 c.c. – come previsto in via generale dall’art. 6 delibera CICR 9.2.2000 per i nuovi contratti (cfr. es. Trib. Mantova 12.07.2008 e Trib. Mondovì 17.02.2009).”
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