<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Associazione Movimento Imprese &#187; anatocismo</title>
	<atom:link href="http://www.movimentoimprese.it/tag/anatocismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movimentoimprese.it</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2020 13:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.37</generator>
	<item>
		<title>L&#8217;Arbitro Bancario Finanziario conferma del divieto di anatocismo dal 2014</title>
		<link>http://www.movimentoimprese.it/arbitro-bancario-finanziario-conferma-del-divieto-di-anatocismo/</link>
		<comments>http://www.movimentoimprese.it/arbitro-bancario-finanziario-conferma-del-divieto-di-anatocismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 13:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[anatocismo]]></category>
		<category><![CDATA[arbitro bancario finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[cicr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimentoimprese.it/?p=4571</guid>
		<description><![CDATA[Anche l&#8217;ABF con provvedimento dell&#8217;8 ottobre 2015 ha confermato che il divieto di anatocismo è in vigore dal 1.1.2014 &#8211; ovvero da quando è entrato in vigore il nuovo art. 120 TUB, come modificato dalla Legge di Stabilità del 2014 (art. 1 comma 629 della legge 147/2013) &#8211; anche in difetto di pubblicazione della delibera del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio, chiamato a stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria. Secondo infatti il Collegio di Coordinamento dell’ABF &#8220;fino a quando non interverrà la nuova delibera del CICR (o una nuova legge che regoli diversamente la materia), le enunciate oscurità testuali della legge vigente devono essere nel frattempo superate (per il periodo che va dall’1.1.2014 al 31.12.2015) dalla prassi contabile per renderle coerenti con il divieto di addebito di interessi anatocistici, anche perché nessuna deroga alla immediata applicabilità del divieto sancito dalla norma primaria può derivare dalla emanazione di una norma secondaria, sulla base di una delega con oggetto specifico concettualmente compatibile”. L&#8217;ABF ha interpretato il nuovo art. 120 in considerazione dell&#8217;abrogazione della norma previgente che prevedeva l&#8217;anatocismo, come era intenzione del Legislatore ed è documentato dalla Relazione alla proposta di legge 1661 del 2013, anche recentemente condivisa dalla Banca d&#8217;Italia nel documento di consultazione in vista della delibera CICR che dovrebbe essere a breve pubblicata (&#8220; tratta dunque di un classico caso di abrogazione di una disposizione di legge da parte di una disposizione successiva avente pari valore gerarchico, art. 15 delle preleggi, nel quale l&#8217;interpretazione abrogatrice, già desumibile dal dato testuale, trova puntuale conforto logico nel principio di incompatibilità (non contraddizione) e nel criterio ermeneutico storico-evolutivo&#8220;. Quali sono le conseguenze? Le banche dovranno ricalcolare i saldi dei conti correnti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anche l&#8217;ABF con <a href="http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/collegio_di_coordinamento_abf_08_ottobre_2015_n._7854.pdf">provvedimento dell&#8217;8 ottobre 2015</a> ha confermato che il <strong>divieto di anatocismo è in vigore dal 1.1.2014 &#8211;</strong> ovvero da quando è entrato in vigore il nuovo art. 120 TUB, come modificato dalla <strong>Legge di Stabilità del 2014</strong> (art. 1 comma 629 della legge 147/2013)<strong> &#8211; anche in difetto di pubblicazione della delibera del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio</strong>, chiamato a stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria.</p>
<p>Secondo infatti il Collegio di Coordinamento dell’ABF &#8220;<em>fino a quando non interverrà la nuova delibera del CICR (o una nuova legge che regoli diversamente la materia), le enunciate oscurità testuali della legge vigente devono essere nel frattempo superate (per il periodo che va dall’1.1.2014 al 31.12.2015) dalla prassi contabile per renderle coerenti con il divieto di addebito di interessi anatocistici, anche perché nessuna deroga alla immediata applicabilità del divieto sancito dalla norma primaria può derivare dalla emanazione di una norma secondaria, sulla base di una delega con oggetto specifico concettualmente compatibile</em>”.</p>
<p>L&#8217;ABF ha interpretato il nuovo art. 120 in considerazione dell&#8217;abrogazione della norma previgente che prevedeva l&#8217;anatocismo, come era intenzione del Legislatore ed è documentato dalla Relazione alla <a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/10/13_proposta-di-legge-1661.pdf">proposta di legge 1661</a> del 2013, anche recentemente condivisa dalla Banca d&#8217;Italia nel documento di consultazione in vista della delibera CICR che dovrebbe essere a breve pubblicata (&#8220;<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/pesciolini_flusso.png"><img class=" size-full wp-image-3114 alignleft" src="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/pesciolini_flusso.png" alt="pesciolini_flusso" width="240" height="120" /></a><em> tratta dunque di un classico caso di abrogazione di una disposizione di legge da parte di una disposizione successiva avente pari valore gerarchico, art. 15 delle preleggi, nel quale l&#8217;interpretazione abrogatrice, già desumibile dal dato testuale, trova puntuale conforto logico nel principio di incompatibilità (non contraddizione) e nel criterio ermeneutico storico-evolutivo</em>&#8220;.</p>
<p>Quali sono le conseguenze? Le banche dovranno ricalcolare i saldi dei conti correnti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimentoimprese.it/arbitro-bancario-finanziario-conferma-del-divieto-di-anatocismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatocismo: il Tribunale di Milano conferma la condanna di Unicredit</title>
		<link>http://www.movimentoimprese.it/anatocismo-il-tribunale-di-milano-conferma-la-condanna-di-unicredit/</link>
		<comments>http://www.movimentoimprese.it/anatocismo-il-tribunale-di-milano-conferma-la-condanna-di-unicredit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 18:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[anatocismo]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimentoimprese.it/?p=4561</guid>
		<description><![CDATA[Nuova condanna di Unicredit per interessi anatocistici applicati dal 1 gennaio 2014 (vedi Ord_Trib_Milano_01_10_2015) nei rapporti di conto corrente consumatori, a seguito di un&#8217;azione avviata dal Movimento Consumatori nell&#8217;ambito della campagna &#8220;Stop Anatocismo&#8220;. Lo stesso divieto si applica ai rapporti aziendali: tutte le imprese che hanno un&#8217;apertura di credito hanno subito dall&#8217;entrata in vigore del nuovo art. 120 del Testo Unico Bancario, come modificato dalla Legge di Stabilità del 2014, l&#8217;applicazione di interessi su interessi passivi che la banca non poteva addebitare e che determinano il diritto dell&#8217;impresa ad ottenere oggi un ricalcolo del saldo del c/c. Per verificare gli addebiti di interessi anacistici, usurai e di commissioni non dovute, contatta Movimento Imprese scrivendo a info@movimentoimprese.it &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nuova condanna di Unicredit per interessi anatocistici applicati dal 1 gennaio 2014 (vedi <a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/10/Ord_Trib_Milano_01_10_2015.pdf">Ord_Trib_Milano_01_10_2015</a>) nei rapporti di conto corrente consumatori, a seguito di un&#8217;azione avviata dal <strong>Movimento Consumatori </strong>nell&#8217;ambito della campagna &#8220;<a href="http://www.movimentoconsumatori.it/contents.asp?id=564">Stop Anatocismo</a>&#8220;.</p>
<p>Lo <a href="http://www.movimentoimprese.it/stop-anatocismo/">stesso divieto si applica ai rapporti aziendali</a>: tutte le imprese che hanno un&#8217;<strong>apertura di credito</strong> hanno subito dall&#8217;entrata in vigore del nuovo art. 120 del Testo Unico Bancario, come modificato dalla Legge di Stabilità del 2014, l&#8217;applicazione di interessi su interessi passivi che la banca non poteva addebitare e che determinano il diritto dell&#8217;impresa ad ottenere oggi un ricalcolo del saldo del c/c.</p>
<p>Per verificare gli addebiti di interessi anacistici, usurai e di commissioni non dovute, contatta Movimento Imprese scrivendo a info@movimentoimprese.it</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimentoimprese.it/anatocismo-il-tribunale-di-milano-conferma-la-condanna-di-unicredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatocismo: illegittimo anche prima del 1.1.2014 secondo il Tribunale di Imperia</title>
		<link>http://www.movimentoimprese.it/anatocismo-illegittimo-anche-prima-del-1-1-2014-secondo-il-tribunale-di-imperia/</link>
		<comments>http://www.movimentoimprese.it/anatocismo-illegittimo-anche-prima-del-1-1-2014-secondo-il-tribunale-di-imperia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[anatocismo]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale imperia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimentoimprese.it/?p=4552</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ormai del tutto pacifico in giurisprudenza che l&#8217;anatocismo prima della delibera CICR 9/2/2000 è illegittimo e analogo divieto si può affermare dopo il 1.1.2014. Nel periodo intermedio le banche potevano applicare interessi anatocistici? L&#8217;art. 25, secondo comma del d.lgs 342/99 prevedeva che: “Dopo il comma 1 dell&#8217;art. 120 t.u. è aggiunto il seguente: &#8221; 2 . Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”, regolando i rapporti stipulati successivamente. Non solo la validità delle clausole anatocistiche in vigore prima dell’intervento del CICR, ma anche i loro requisiti di validità venivano sostanzialmente demandati al CICR che con Delibera del 9/2/00, dando attuazione all’art. 25, secondo comma, del d.lgs 342/99 ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo, però, la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito (art. 2: “Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”). Per i nuovi contratti l&#8217;art. 6 della delibera CICR 9/2/00 richiedeva che le “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l&#8217;entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. L’art. 7 della citata Delibera C.I.C.R. (la cui rubrica è Disposizioni transitorie”) dettava la disciplina dell’anatocismo applicabile ai rapporti sorti prima del febbraio 2000 disponendo che: “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00.”3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.” E&#8217; dunque necessario verificare se la clausola anatocistica è stata specificamente approvata dal cliente. Ma non solo. Secondo un orientamento &#8211; ripetutamente espresso dal Tribunale di Imperia (v. dott. Colamartino Ordinanza 12.06.2015  in www.ilcaso.it; Ord. 31.1.2014 in www.ilcaso.it e già Ord. 9.7.2009) &#8211; potrebbe essere illegittima la capitalizzazione degli interessi tra il 2000 e il 2014, per la seguente ragione: se il tasso di interesse attivo è &#8220;meramente simbolico&#8221; e come tale inesistente, non essendo previsto alcun interesse a favore del cliente a fronte di un interesse passivo che &#8211; come di norma accade &#8211; viaggia su doppia cifra percentuale, non potrebbe ritenersi che sia prevista pari periodicità di capitalizzazione nel rispetto della citata Delibera CICR. Quindi sarebbe nulla la clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione degli interessi e &#8220;il rapporto dare/avere dovrà essere ricalcolato senza applicare alcuna capitalizzazione degli interessi creditori.&#8220;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; ormai del tutto pacifico in giurisprudenza che l&#8217;anatocismo prima della delibera CICR 9/2/2000 è illegittimo e analogo divieto <a href="http://www.movimentoimprese.it/stop-anatocismo/">si può affermare dopo il 1.1.2014</a>.</p>
<p>Nel periodo intermedio le banche potevano applicare interessi anatocistici?</p>
<p>L&#8217;art. 25, secondo comma del d.lgs 342/99 prevedeva che: “<em>Dopo il comma 1 dell&#8217;art. 120 t.u. è aggiunto il seguente: &#8221; 2 . Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela</em> <strong>la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori</strong>”, regolando i rapporti stipulati successivamente.</p>
<p><a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/pesciolini_flusso.png"><img class=" size-full wp-image-3114 alignleft" src="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/pesciolini_flusso.png" alt="pesciolini_flusso" width="240" height="120" /></a>Non solo la validità delle clausole anatocistiche in vigore prima dell’intervento del CICR, ma anche i loro requisiti di validità venivano sostanzialmente demandati al CICR che con <strong>Delibera del 9/2/00</strong>, dando attuazione all’art. 25, secondo comma, del d.lgs 342/99 <strong>ha</strong> <strong>rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo, però, la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito</strong> (art. 2: “<em>Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori</em>”).</p>
<p>Per i nuovi contratti l&#8217;art. 6 della delibera CICR 9/2/00 richiedeva che le “<em>I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l&#8217;entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. L<strong>e clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto</strong></em>”.</p>
<p>L’art. 7 della citata Delibera C.I.C.R. (la cui rubrica è Disposizioni transitorie”) dettava la disciplina dell’anatocismo applicabile ai rapporti sorti prima del febbraio 2000 disponendo che: “<em>1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00.”3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela</em>.”</p>
<p><strong>E&#8217; dunque necessario verificare se la clausola anatocistica è stata specificamente approvata dal cliente</strong>.</p>
<p>Ma non solo.</p>
<p>Secondo un orientamento &#8211; ripetutamente espresso dal <strong>Tribunale di Imperia</strong> (v. dott. Colamartino Ordinanza 12.06.2015  <a href="http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13466.pdf">in www.ilcaso.it</a>; Ord. 31.1.2014 in <a href="http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/ban.php?id_cont=13465.php">www.ilcaso.it </a>e già <a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/10/Ord.-9.7.2009.pdf">Ord. 9.7.2009</a>) &#8211; potrebbe essere illegittima la capitalizzazione degli interessi tra il 2000 e il 2014, per la seguente ragione: se il tasso di interesse attivo è &#8220;meramente simbolico&#8221; e come tale inesistente, non essendo previsto alcun interesse a favore del cliente a fronte di un interesse passivo che &#8211; come di norma accade &#8211; viaggia su doppia cifra percentuale, <strong>non potrebbe ritenersi che sia prevista pari periodicità di capitalizzazione nel rispetto della citata Delibera CICR</strong>. Quindi sarebbe nulla la clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione degli interessi e &#8220;<em>il rapporto dare/avere dovrà essere ricalcolato senza applicare alcuna capitalizzazione degli interessi creditori.</em>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimentoimprese.it/anatocismo-illegittimo-anche-prima-del-1-1-2014-secondo-il-tribunale-di-imperia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La storia dell&#8217;anatocismo in Italia</title>
		<link>http://www.movimentoimprese.it/la-storia-dellanatocismo-in-italia/</link>
		<comments>http://www.movimentoimprese.it/la-storia-dellanatocismo-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 11:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[anatocismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimentoimprese.it/?p=4498</guid>
		<description><![CDATA[Si può dire che oggi sia stata messa la parola &#8220;fine&#8221; alla tormentata vicenda dell&#8217;anatocismo in Italia? E&#8217; una lunga storia. A partire dal 1999 la Cassazione (Cass 16.03.1999 n. 2374; Cass. 30.03.1999 n. 3096), mutando il proprio precedente orientamento, ha riconosciuto l’illegittimità dell’anatocismo trimestrale generalmente praticato dalle banche, in quanto le “Norme Bancarie Uniformi”, imposte alla clientela dalle banche senza alcuna negoziazione, sono state ritenute usi negoziali e non normativi. Il nuovo orientamento della Cassazione, che avrebbe comportato la restituzione di miliardi di euro illegittimamente percepiti dalle banche, ha suscitato l’immediata reazione del legislatore che, con un decreto “salva banche” (art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342), ha dichiarato la legittimità dell’anatocismo praticato nei decenni precedenti demandando al CICR l’individuazione dei criteri per il futuro. Il decreto salva banche è stato però correttamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale  (Corte Cost. 17.10.2000 n. 425) che ha quindi rimosso ogni tentativo di salvare l’anatocismo praticato per decenni dalle banche. A eliminare ogni dubbio sull’illegittimità dell’anatocismo è successivamente intervenuta per ben due volte la Corte di Cassazione a Sezioni (Cass. Sez. Un. 4.11.2004 n. 21095; Cass. Sez. Un. 2.12.2010 n. 24418) che ha precisato la nullità di qualsiasi forma di capitalizzazione, anche semestrale o annuale, degli interessi debitori. Gli interessi anatocistici pagati fino al 22 aprile del 2000 non sono dovuti e il correntista può chiederne la restituzione o il ricalcolo del saldo. Per gli interessi anatocistici pagati dopo il 22 aprile del 2000 è necessario fare una distinzione tra contratti stipulati prima o dopo questa data. Per i contratti stipulati successivamente al 22 aprile del 2000 la capitalizzazione degli interessi è consentita alle condizioni previste dalla Delibera Cicr del 7 febbraio 2000 (specifica approvazione della clausola e reciprocità della capitalizzazione alle condizioni determinate nel contratto). Per i contratti stipulati prima del 22 aprile del 2000 l’anatocismo è ammesso solo se la relativa clausola è stata specificamente approvata per iscritto successivamente alla delibera CICR. Così non è avvenuto perché le banche hanno sempre adeguato i vecchi contratti con la semplice pubblicazione della variazione sulla Gazzetta Ufficiale e con l’annotazione sull’estratto del conto corrente. Si veda tra le molte sentenze in tal senso Trib. Torino Sesta Sez. Civ. Dott. Astuni (in www.almaiura.it): &#8220;nella specie la banca ha pubblicato in G.U. la comunicazione della variazione (chiusura trimestrale dei conti debitori e creditori), ottemperando quindi a quanto previsto dal comma 2 dell&#8217;art. 7, ma è lecito dubitare che ciò sia sufficiente a fare salva la possibilità di capitalizzare trimestralmente gli interessi. Infatti, rispetto a un rapporto bancario in cui al cliente non possono essere addebitati interessi su interessi, l&#8217;introduzione del meccanismo di capitalizzazione, sia pure su base di pari periodicità, ma con (ovvia, peraltro legittima) disparità nei tassi creditori e debitori, rappresenta un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali ed esige quindi la specifica approvazione per iscritto (art. 7 co. 3) &#8211; mediante sottoscrizione ad hoc ex art. 1341 c.c. &#8211; come previsto in via generale dall&#8217;art. 6 delibera CICR 9.2.2000 per i nuovi contratti (cfr. es. Trib. Mantova 12.07.2008 e Trib. Mondovì 17.02.2009).&#8221; Contattaci per un’analisi dei tuoi contratti bancari Inviaci i tuoi contratti bancari, gli estratti del conto correte, la corrispondenza ricevuta dalla banca e avrai una prima analisi per il recupero di quanto illegittimamente pagato. CONTATTA MOVIMENTO IMPRESE]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si può dire che oggi sia stata <a href="http://www.movimentoimprese.it/stop-anatocismo/">messa la parola &#8220;fine&#8221; alla tormentata vicenda dell&#8217;anatocismo</a> in Italia?</p>
<p>E&#8217; una lunga storia.</p>
<p>A partire dal 1999 la Cassazione (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/Cass-16.03.1999-n.-2374.pdf">Cass 16.03.1999 n. 2374</a>; <a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/Cass.-30.03.1999-n.-3096.pdf">Cass. 30.03.1999 n. 3096</a>), mutando il proprio precedente orientamento, ha riconosciuto l’<strong>illegittimità dell’anatocismo trimestrale</strong> generalmente praticato dalle banche, in quanto le “Norme Bancarie Uniformi”, imposte alla clientela dalle banche senza alcuna negoziazione, sono state ritenute usi negoziali e non normativi.</p>
<p>Il nuovo orientamento della Cassazione, che avrebbe comportato la restituzione di miliardi di euro illegittimamente percepiti dalle banche, ha suscitato l’immediata reazione del legislatore che, con un decreto “salva banche” (art. 25 <a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99342dl.htm">d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342</a>), ha dichiarato la legittimità dell’anatocismo praticato nei decenni precedenti demandando al CICR l’individuazione dei criteri per il futuro.</p>
<p>Il decreto salva banche è stato però correttamente <strong>dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale</strong>  (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/Corte-Cost.-17.10.2000-n.-425.pdf">Corte Cost. 17.10.2000 n. 425</a>) che ha quindi rimosso ogni tentativo di salvare l’anatocismo praticato per decenni dalle banche. A eliminare ogni dubbio sull’illegittimità dell’anatocismo è successivamente intervenuta per ben due volte la <strong>Corte di Cassazione a Sezioni (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/Cass.-Sez.-Un.-4.11.2004-n.-21095.pdf">Cass. Sez. Un. 4.11.2004 n. 21095</a>; <a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/Cass.-Sez.-Un.-2.12.2010-n.-24418.pdf">Cass. Sez. Un. 2.12.2010 n. 24418</a></strong>) <strong>che ha precisato la nullità di qualsiasi forma di capitalizzazione, anche semestrale o annuale, degli interessi debitori</strong>.</p>
<p>Gli interessi anatocistici pagati fino al 22 aprile del 2000 non sono dovuti e il correntista può chiederne la restituzione o il ricalcolo del saldo.</p>
<p>Per gli interessi anatocistici pagati dopo il 22 aprile del 2000 è necessario fare una distinzione tra contratti stipulati prima o dopo questa data.</p>
<p>Per i contratti stipulati successivamente al 22 aprile del 2000 la capitalizzazione degli interessi è consentita alle condizioni previste dalla <a href="http://gazzette.comune.jesi.an.it/2000/43/14.htm">Delibera Cicr del 7 febbraio 2000</a> (specifica approvazione della clausola e reciprocità della capitalizzazione alle condizioni determinate nel contratto).</p>
<p>Per i contratti stipulati prima del 22 aprile del 2000 l’anatocismo è ammesso solo se la relativa clausola è stata specificamente approvata per iscritto successivamente alla delibera CICR.</p>
<p>Così non è avvenuto perché le banche hanno sempre adeguato i vecchi contratti con la semplice pubblicazione della variazione sulla Gazzetta Ufficiale e con l’annotazione sull’estratto del conto corrente.</p>
<p>Si veda tra le molte sentenze in tal senso Trib. Torino Sesta Sez. Civ. Dott. Astuni (in <a href="http://www.almaiura.it/allegati/163_1795%20del%2012-3-2015.pdf">www.almaiura.it</a>): &#8220;<em>nella specie la banca ha pubblicato in G.U. la comunicazione della variazione (chiusura trimestrale dei conti debitori e creditori), ottemperando quindi a quanto previsto dal comma 2 dell&#8217;art. 7, ma è lecito dubitare che ciò sia sufficiente a fare salva la possibilità di capitalizzare trimestralmente gli interessi. Infatti, rispetto a un rapporto bancario in cui al cliente non possono essere addebitati interessi su interessi, l&#8217;introduzione del meccanismo di capitalizzazione, sia pure su base di pari periodicità, ma con (ovvia, peraltro legittima) disparità nei tassi creditori e debitori, rappresenta un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali ed esige quindi la specifica approvazione per iscritto (art. 7 co. 3) &#8211; mediante sottoscrizione ad hoc ex art. 1341 c.c. &#8211; come previsto in via generale dall&#8217;art. 6 delibera CICR 9.2.2000 per i nuovi contratti (cfr. es. Trib. Mantova 12.07.2008 e Trib. Mondovì 17.02.2009).&#8221;</em></p>
<h2>Contattaci per un’analisi dei tuoi contratti bancari</h2>
<p>Inviaci i tuoi contratti bancari, gli estratti del conto correte, la corrispondenza ricevuta dalla banca e avrai una prima analisi per il recupero di quanto illegittimamente pagato.</p>
<p><a class="gdl-button small" href="http://www.movimentoimprese.it/?page_id=100" target="_self">CONTATTA MOVIMENTO IMPRESE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimentoimprese.it/la-storia-dellanatocismo-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop Anatocismo</title>
		<link>http://www.movimentoimprese.it/stop-anatocismo/</link>
		<comments>http://www.movimentoimprese.it/stop-anatocismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 08:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[daily lfe]]></category>
		<category><![CDATA[in_evidenza_sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[anatocismo]]></category>
		<category><![CDATA[apertura di credito]]></category>
		<category><![CDATA[fido]]></category>
		<category><![CDATA[movimento consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movimentoimprese.it/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;impresa ha un&#8217;apertura di credito o fido sul conto corrente? Dal gennaio 2014 la Banca ha applicato interessi anatocistici vietati. L&#8217;articolo 1, comma 629 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (la legge di Stabilità per il 2014) ha infatti sostituito l’art. 120 del testo unico bancario (t.u.b.) che consentiva la produzione di interessi sugli interessi passivi maturati nei contratti bancari. L’attuale articolo 120 t.u.b. prevede che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Tutte le disposizioni della legge di Stabilità (cfr. art. 1, comma 749, l. 147/13) sono entrate tutte in vigore in data 1° gennaio 2014. Non v’è dubbio che a far data dall’entrata in vigore della l. 143/2013  sia fatto divieto a tutte le banche di applicare interessi sugli interessi maturati sia nell&#8217;ambito dei contratti stipulati dai consumatori che dalle imprese. Per quanto riguarda i primi, così si è espressa la giurisprudenza a seguito delle azioni inibitorie dell&#8217;associazione Movimento Consumatori, a seguito delle quali sono state condannate le seguenti banche a cessare l&#8217;anatocismo nei conti correnti (clicca per scaricare i provvedimenti): Intesa Sanpaolo (Ord_Intesa_Sanpaolo_01_07_15, confermata da Ord_08_08_2015) Unicredit (Ord_Unicredit_13_7_2015) Banca Sella (Ord_Banca_Sella_7_7_15) Deutsche Bank (Ord_BPM_DB_14_4_15) Banca Popolare di Milano (Ord_BPM_DB_14_4_15) Ing Bank (Ord_ING_14_4_15) Iw Bank (Ord_Iw_Bank_29_7_15) FinecoBank (Ord_Fineco_29_7_15) Banca Regionale Europea (Ord_Banca_Regionale_Europea_29_06_2015) Lo stesso identico principio opera a favore delle imprese che oggi non solo hanno diritto ad ottenere la modifica dei contratti di conto corrente con l&#8217;eliminazione di ogni forma di anatocismo, ma anche alla restituzione degli interessi conteggiati sugli interessi maturati che le banche non dovevano richiedere. Contattaci per una verifica, per un conteggio e chiedere la restituzione, scrivendo alla email info@movimentoimprese.it. &#160; Sarà scritta una volta per tutte la fine dell&#8217;anatocismo? E&#8217; una questione che nella giurisprudenza è stata ampiamente discussa da decenni. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;impresa ha un&#8217;apertura di credito o fido sul conto corrente? Dal gennaio 2014 la Banca ha <strong>applicato interessi anatocistici vietati</strong>.</p>
<p>L&#8217;articolo 1, comma 629 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (la legge di Stabilità per il 2014) ha infatti sostituito l’art. 120 del testo unico bancario (t.u.b.) che consentiva la produzione di <strong>interessi sugli interessi passivi maturati nei contratti bancari</strong>.</p>
<p>L’attuale articolo 120 t.u.b. prevede che “I<em>l CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale</em>”.</p>
<p>Tutte le disposizioni della legge di Stabilità (cfr. art. 1, comma 749, l. 147/13) sono entrate tutte in vigore in data 1° gennaio 2014.</p>
<p>Non v’è dubbio che a far data dall’entrata in vigore della l. 143/2013  sia fatto divieto a <strong>tutte le banche</strong> di applicare interessi sugli interessi maturati sia nell&#8217;ambito dei contratti stipulati dai consumatori che dalle imprese.</p>
<p>Per quanto riguarda i primi, così si è espressa la giurisprudenza a seguito delle <a href="http://www.movimentoconsumatori.it/contents.asp?id=564">azioni inibitorie dell&#8217;associazione Movimento Consumatori</a>, a seguito delle quali sono state condannate le seguenti banche a <strong>cessare l&#8217;anatocismo nei conti correnti (clicca per scaricare i provvedimenti):</strong></p>
<p>Intesa Sanpaolo (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/08/Ord_Intesa_Sanpaolo_01_07_15.pdf">Ord_Intesa_Sanpaolo_01_07_15</a>, confermata da <a href="http://www.movimentoconsumatori.it/public/upload/users/file/Trib_Milano_8_8_15.pdf">Ord_08_08_2015</a>)<br />
Unicredit (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/08/Ord_Unicredit_13_7_2015.pdf">Ord_Unicredit_13_7_2015</a>)<br />
Banca Sella (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/08/Ord_Banca_Sella_7_7_15.pdf">Ord_Banca_Sella_7_7_15</a>)<br />
Deutsche Bank (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/08/Ord_BPM_DB_14_4_151.pdf">Ord_BPM_DB_14_4_15</a>)<br />
Banca Popolare di Milano (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/08/Ord_BPM_DB_14_4_15.pdf">Ord_BPM_DB_14_4_15</a>)<br />
Ing Bank (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/08/Ord_ING_14_4_15.pdf">Ord_ING_14_4_15</a>)<br />
Iw Bank (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/08/Ord_Iw_Bank_29_7_15.pdf">Ord_Iw_Bank_29_7_15</a>)<br />
FinecoBank (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/08/Ord_Fineco_29_7_15.pdf">Ord_Fineco_29_7_15</a>)<br />
Banca Regionale Europea (<a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2015/08/Ord_Banca_Regionale_Europea_29_06_2015.pdf">Ord_Banca_Regionale_Europea_29_06_2015</a>)</p>
<h4><a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/pesciolini_flusso.png"><img class=" size-full wp-image-3114 alignleft" src="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/pesciolini_flusso.png" alt="pesciolini_flusso" width="240" height="120" /></a>Lo stesso identico principio opera a favore delle imprese che oggi non solo hanno diritto ad ottenere la modifica dei contratti di conto corrente con l&#8217;eliminazione di ogni forma di anatocismo, ma anche alla restituzione degli interessi conteggiati sugli interessi maturati che le banche non dovevano richiedere.</h4>
<p><strong>Contattaci per una verifica, per un conteggio e chiedere la restituzione, scrivendo alla email info@movimentoimprese.it.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sarà scritta una volta per tutte la fine dell&#8217;anatocismo? <a href="http://www.movimentoimprese.it/la-storia-dellanatocismo-in-italia/">E&#8217; una questione che nella giurisprudenza è stata ampiamente discussa da decenni</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movimentoimprese.it/stop-anatocismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
