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	<title>Associazione Movimento Imprese &#187; interessi usura</title>
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		<title>L&#8217;USURA E I TASSI SOGLIA</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 10:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[interessi usura]]></category>
		<category><![CDATA[usura]]></category>

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		<description><![CDATA[L’art. 2 della l. 108/96 per determinare quali siano i tassi usurari prevede la rivelazione con cadenza trimestrale del tasso medio praticato dalle banche e dagli altri intermediari per 9 categorie di operazioni di erogazione del credito. Dal 14 maggio 2011 con l&#8217;entrata in vigore del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. &#8216;decreto sviluppo&#8217;, pubblicato sulla G.U. del 13 maggio 2011, n.110) è stata disposta la modifica del metodo di calcolo del &#8220;tasso soglia&#8221; o &#8220;tasso di usura&#8221;, come precedentemente disciplinato dall&#8217;articolo 2, comma 4, della legge 108/1996. Oggi sono usurari i tassi che superino i il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può comunque essere superiore a otto punti percentuali (ad esempio se il TEGCM è del 10% la soglia di usura è del 10 + 1/4= 12,5 + 4= 16,5%). In precedenza erano invece considerati usurari i contratti con un TAEG superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato della metà (ad esempio se il TEGCM è del 10% la soglia di usura è del 10 + 1/2= 15%). Clicca qui per verificare il TEGCM e il tasso soglia Usura soggettiva Oltre all’usura determinata dal superamento del tasso soglia (“usura oggettiva” o “matematica”) v’è una seconda forma di usura collegata alla situazione soggettiva del debitore. Sono infatti usurari gli interessi, anche se inferiori al tasso soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all&#8217;opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria. Lo stato soggettivo rilevante al fine dell’usura soggettiva non è solo la difficoltà economica, ma anche quella finanziaria, quale ad esempio una crisi di liquidità. Per avere una risposta alle domande più ricorrenti, clicca qui. Nel calcolo dell&#8217;usura è possibile sommare gli interessi corrispettivi a quelli moratori? La giurisprudenza ha ormai affermato il principio per cui &#8220;La sommatoria tra il valore del tasso di interesse corrispettivo e quello del tasso di mora al fine di affermare il superamento del tasso soglia è una operazione inspiegabile e errata sotto il profilo logico e matematico ed integra un errore inescusabile caratterizzato da colpa grave, che deve essere sanzionato con la condanna da responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. in quanto teso a creare un filone di cause seriali del tutto inutili e infondate. Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, giudice Antonio S. Stefani con la sentenza 11139 del 6 ottobre 2015. Contattaci per un’analisi dei tuoi contratti bancari Inviaci i tuoi contratti bancari, gli estratti del conto corrente, la corrispondenza ricevuta dalla banca e avrai una prima analisi per il recupero di quanto illegittimamente pagato.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’art. 2 della l. 108/96 per determinare quali siano i tassi usurari prevede la <strong>rivelazione con cadenza trimestrale</strong> del tasso medio praticato dalle banche e dagli altri intermediari per 9 categorie di operazioni di erogazione del credito.</p>
<p>Dal <strong>14 maggio 2011 c</strong>on l&#8217;entrata in vigore del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. &#8216;decreto sviluppo&#8217;, pubblicato sulla G.U. del 13 maggio 2011, n.110) è stata disposta la modifica del metodo di calcolo del &#8220;tasso soglia&#8221; o &#8220;tasso di usura&#8221;, come precedentemente disciplinato dall&#8217;articolo 2, comma 4, della legge 108/1996.</p>
<p>Oggi<strong> sono usurari i tassi che superino i il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto</strong>, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può comunque essere superiore a otto punti percentuali (ad esempio se il TEGCM è del 10% la soglia di usura è del 10 + 1/4= 12,5 + 4= 16,5%).</p>
<p>In precedenza erano invece considerati usurari i contratti con un TAEG superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato della metà (ad esempio se il TEGCM è del 10% la soglia di usura è del 10 + 1/2= 15%).</p>
<p><a href="http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm">Clicca qui</a> per verificare il TEGCM e il tasso soglia</p>
<h3><a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/03_pesciolini.png"><img class="alignleft" src="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/03_pesciolini.png" alt="03_pesciolini" width="120" height="120" /></a></h3>
<h3>Usura soggettiva</h3>
<p>Oltre all’usura determinata dal superamento del tasso soglia (“usura oggettiva” o “matematica”) v’è una seconda forma di usura collegata alla situazione soggettiva del debitore. Sono infatti usurari gli interessi, anche se inferiori al tasso soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, <strong>risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all&#8217;opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria</strong>. Lo stato soggettivo rilevante al fine dell’usura soggettiva non è solo la difficoltà economica, ma anche quella finanziaria, quale ad esempio una crisi di liquidità.</p>
<p>Per avere una risposta alle domande più ricorrenti, <a href="http://www.movimentoimprese.it/domande-ricorrenti-sullusura/">clicca qui</a>.</p>
<p>Nel calcolo dell&#8217;usura è possibile sommare gli interessi corrispettivi a quelli moratori?</p>
<p>La giurisprudenza ha ormai affermato il principio per cui &#8220;<em>La</em><i> sommatoria tra il valore del tasso di interesse corrispettivo e quello del tasso di mora al fine di affermare il superamento del tasso soglia è una operazione inspiegabile e errata sotto il profilo logico e matematico ed integra un errore inescusabile caratterizzato da colpa grave, che deve essere sanzionato con la condanna da responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. in quanto teso a creare un filone di cause seriali del tutto inutili e infondate.</i></p>
<div></div>
<div>Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, giudice Antonio S. Stefani con la sentenza 11139 del 6 ottobre 2015.</div>
<h2>Contattaci per un’analisi dei tuoi contratti bancari</h2>
<p>Inviaci i tuoi contratti bancari, gli estratti del conto corrente, la corrispondenza ricevuta dalla banca e avrai una prima analisi per il recupero di quanto illegittimamente pagato.</p>
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