Domande ricorrenti sull’usura
Come si verifica il rispetto del “tasso soglia”?
Nel calcolo del “costo del credito” da raffrontare al tasso soglia rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia devono essere considerati tutti gli oneri collegati all’erogazione del credito dovuti per interessi, commissioni e spese. Ai sensi del 4° comma dell’art. 644 c.p, concorrono a formare l’interesse da valutare ai fini dell’usura tutti gli elementi di costo, funzionali all’operazione di credito, con la sola eccezione delle imposte e delle tasse (“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”). Nella determinazione del costo del credito, oltre agli interessi corrispettivi e di mora devono anche essere considerate tutte le commissioni applicate, ivi incluse le commissioni di massimo scoperto, di istruttoria veloce, di disponibilità fondi, o comunque diversamente denominati.
Nel calcolo dell’usura è possibile sommare gli interessi corrispettivi a quelli moratori?
La giurisprudenza ha ormai affermato il principio per cui “la sommatoria tra il valore del tasso di interesse corrispettivo e quello del tasso di mora al fine di affermare il superamento del tasso soglia è una operazione inspiegabile e errata sotto il profilo logico e matematico ed integra un errore inescusabile caratterizzato da colpa grave, che deve essere sanzionato con la condanna da responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. in quanto teso a creare un filone di cause seriali del tutto inutili e infondate.” Così es. Tribunale di Milano, giudice Antonio S. Stefani con la sentenza n. 11139 del 6 ottobre 2015.