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	<title>Associazione Movimento Imprese &#187; usura</title>
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		<title>Art. 644 Codice Penale: usura</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Sep 2013 14:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[usura]]></category>

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		<description><![CDATA[ART. 644 &#8211; (Usura) &#8211; Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1. se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 2. se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; 3. se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4. se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; 5. se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni”. 2. L’articolo 644-bis del codice penale è abrogato.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ART. 644 <i>&#8211; (Usura) </i>&#8211;</strong> Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.<br />
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.<br />
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.<br />
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.<br />
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.<br />
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:<br />
1. se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;<br />
2. se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;<br />
3. se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;<br />
4. se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;<br />
5. se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.<br />
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni”.<br />
2. L’articolo 644-bis del codice penale è abrogato.</p>
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		<title>L&#8217;usura sopravvenuta</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 10:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[interessi usurari]]></category>
		<category><![CDATA[usura]]></category>

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		<description><![CDATA[Fino al gennaio del 2013, la Cassazione ha sempre affermato che l’usura dovesse essere verificata con riferimento al momento della firma del contratto. Dopo l’entrata in vigore della legge 108/96 è infatti intervenuto il legislatore che con l&#8217;art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge 24/2001 ha introdotto una norma interpretativa (interpretazione autentica) che ha precisato che il reato di usura (art. 644 c.p.) e la nullità della clausola che preveda interessi usurari (che ai sensi dell’art. 1815 c.c. determina che non sia dovuto alcun interesse) sia applicano solo agli interessi che superino il limite previsto dalla legge nel momento in cui vengano promessi o comunque convenuti e non al momento del loro pagamento. Nei primi mesi di quest’anno sia la Cassazione (Cass., 11 gennaio 2013, n. 602), sia l’Arbitro Bancario (ABF, Collegio di Napoli, 3 aprile 2013) sono intervenuti su tali questioni ritenendo ammissibile il controllo dell’usura sopravvenuta, ovvero il superamento del tasso soglia che si può verificare in due diverse situazioni: per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge 108/96; per i contratti successivi alla legge 108/96 qualora il Taeg, originariamente pattuito nel rispetto della soglia di usura, superi tale soglia per la sopravvenuta variazione in diminuzione del tasso medio rilevato TEGCM. Secondo la recente sentenza n. 602 del 2013 della Cassazione, anche per i contratti stipulati prima della l. 108/96, è ammissibile il controllo sull’usuraietà del costo del credito. Sulla stessa linea si è anche espresso l’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) affermando che il nostro ordinamento non ammette il pagamento di interessi divenuti usurari per la diminuzione del tasso medio rilevato (TEGM). La clausola che preveda interessi divenuti usurari nel corso del tempo è nulla e deve essere automaticamente sostituita con il tasso soglia. In entrambi i casi è quindi possibile verificare se nel corso del contratto siano stati corrisposti interessi usurari e chiedere in restituzione la differenza tra quanto pagato ed il tasso soglia, superato il quale si configura l’usura. Contattaci per un’analisi dei tuoi contratti bancari Inviaci i tuoi contratti bancari, gli estratti del conto corrente, la corrispondenza ricevuta dalla banca e avrai una prima analisi per il recupero di quanto illegittimamente pagato. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/03_pesciolini.png"><img class="size-full wp-image-3112 alignleft" src="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/03_pesciolini.png" alt="03_pesciolini" width="120" height="120" /></a>Fino al gennaio del 2013, la Cassazione ha sempre affermato che l’usura dovesse essere verificata con riferimento al momento della firma del contratto. Dopo l’entrata in vigore della legge 108/96 è infatti intervenuto il legislatore che con l&#8217;art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge 24/2001 ha introdotto una norma interpretativa (interpretazione autentica) che ha precisato che il reato di usura (art. 644 c.p.) e la nullità della clausola che preveda interessi usurari (che ai sensi dell’art. 1815 c.c. determina che non sia dovuto alcun interesse) sia applicano solo agli interessi che superino il limite previsto dalla legge nel momento in cui vengano promessi o comunque convenuti e non al momento del loro pagamento. Nei primi mesi di quest’anno sia la <strong>Cassazione</strong> (<strong>Cass., 11 gennaio 2013, n. 602</strong>), sia l’<strong>Arbitro Bancario</strong> (ABF, Collegio di Napoli, 3 aprile 2013) sono intervenuti su tali questioni ritenendo ammissibile il controllo dell’usura sopravvenuta, ovvero il superamento del tasso soglia che si può verificare in due diverse situazioni:</p>
<ul>
<li>per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge 108/96;</li>
<li>per i contratti successivi alla legge 108/96 qualora il Taeg, originariamente pattuito nel rispetto della soglia di usura, superi tale soglia per la sopravvenuta variazione in diminuzione del tasso medio rilevato TEGCM.</li>
</ul>
<p>Secondo la recente sentenza n.<strong> 602 del 2013 della Cassazione, anche per i contratti stipulati prima della l. 108/96</strong>, è ammissibile il controllo sull’usuraietà del costo del credito.</p>
<p>Sulla stessa linea si è anche espresso l’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) affermando che il nostro ordinamento non ammette il pagamento di interessi divenuti usurari per la diminuzione del tasso medio rilevato (TEGM).</p>
<p>La clausola che preveda interessi divenuti usurari nel corso del tempo è nulla e deve essere automaticamente sostituita con il tasso soglia.</p>
<p>In entrambi i casi<strong> è quindi possibile verificare se nel corso del contratto siano stati corrisposti interessi usurari e chiedere in restituzione</strong> la differenza tra quanto pagato ed il tasso soglia, superato il quale si configura l’usura.</p>
<h2>Contattaci per un’analisi dei tuoi contratti bancari</h2>
<p>Inviaci i tuoi contratti bancari, gli estratti del conto corrente, la corrispondenza ricevuta dalla banca e avrai una prima analisi per il recupero di quanto illegittimamente pagato.</p>
<p><a href="http://www.movimentoimprese.it/?page_id=100" target="_self" class="gdl-button small" style="color:#ffffff; background-color:#B21C16; ">CONTATTA MOVIMENTO IMPRESE</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>L&#8217;USURA E I TASSI SOGLIA</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 10:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[movimentoimprese]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[interessi usura]]></category>
		<category><![CDATA[usura]]></category>

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		<description><![CDATA[L’art. 2 della l. 108/96 per determinare quali siano i tassi usurari prevede la rivelazione con cadenza trimestrale del tasso medio praticato dalle banche e dagli altri intermediari per 9 categorie di operazioni di erogazione del credito. Dal 14 maggio 2011 con l&#8217;entrata in vigore del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. &#8216;decreto sviluppo&#8217;, pubblicato sulla G.U. del 13 maggio 2011, n.110) è stata disposta la modifica del metodo di calcolo del &#8220;tasso soglia&#8221; o &#8220;tasso di usura&#8221;, come precedentemente disciplinato dall&#8217;articolo 2, comma 4, della legge 108/1996. Oggi sono usurari i tassi che superino i il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può comunque essere superiore a otto punti percentuali (ad esempio se il TEGCM è del 10% la soglia di usura è del 10 + 1/4= 12,5 + 4= 16,5%). In precedenza erano invece considerati usurari i contratti con un TAEG superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato della metà (ad esempio se il TEGCM è del 10% la soglia di usura è del 10 + 1/2= 15%). Clicca qui per verificare il TEGCM e il tasso soglia Usura soggettiva Oltre all’usura determinata dal superamento del tasso soglia (“usura oggettiva” o “matematica”) v’è una seconda forma di usura collegata alla situazione soggettiva del debitore. Sono infatti usurari gli interessi, anche se inferiori al tasso soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all&#8217;opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria. Lo stato soggettivo rilevante al fine dell’usura soggettiva non è solo la difficoltà economica, ma anche quella finanziaria, quale ad esempio una crisi di liquidità. Per avere una risposta alle domande più ricorrenti, clicca qui. Nel calcolo dell&#8217;usura è possibile sommare gli interessi corrispettivi a quelli moratori? La giurisprudenza ha ormai affermato il principio per cui &#8220;La sommatoria tra il valore del tasso di interesse corrispettivo e quello del tasso di mora al fine di affermare il superamento del tasso soglia è una operazione inspiegabile e errata sotto il profilo logico e matematico ed integra un errore inescusabile caratterizzato da colpa grave, che deve essere sanzionato con la condanna da responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. in quanto teso a creare un filone di cause seriali del tutto inutili e infondate. Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, giudice Antonio S. Stefani con la sentenza 11139 del 6 ottobre 2015. Contattaci per un’analisi dei tuoi contratti bancari Inviaci i tuoi contratti bancari, gli estratti del conto corrente, la corrispondenza ricevuta dalla banca e avrai una prima analisi per il recupero di quanto illegittimamente pagato.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’art. 2 della l. 108/96 per determinare quali siano i tassi usurari prevede la <strong>rivelazione con cadenza trimestrale</strong> del tasso medio praticato dalle banche e dagli altri intermediari per 9 categorie di operazioni di erogazione del credito.</p>
<p>Dal <strong>14 maggio 2011 c</strong>on l&#8217;entrata in vigore del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. &#8216;decreto sviluppo&#8217;, pubblicato sulla G.U. del 13 maggio 2011, n.110) è stata disposta la modifica del metodo di calcolo del &#8220;tasso soglia&#8221; o &#8220;tasso di usura&#8221;, come precedentemente disciplinato dall&#8217;articolo 2, comma 4, della legge 108/1996.</p>
<p>Oggi<strong> sono usurari i tassi che superino i il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto</strong>, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può comunque essere superiore a otto punti percentuali (ad esempio se il TEGCM è del 10% la soglia di usura è del 10 + 1/4= 12,5 + 4= 16,5%).</p>
<p>In precedenza erano invece considerati usurari i contratti con un TAEG superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato della metà (ad esempio se il TEGCM è del 10% la soglia di usura è del 10 + 1/2= 15%).</p>
<p><a href="http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm">Clicca qui</a> per verificare il TEGCM e il tasso soglia</p>
<h3><a href="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/03_pesciolini.png"><img class="alignleft" src="http://www.movimentoimprese.it/wp-content/uploads/2013/07/03_pesciolini.png" alt="03_pesciolini" width="120" height="120" /></a></h3>
<h3>Usura soggettiva</h3>
<p>Oltre all’usura determinata dal superamento del tasso soglia (“usura oggettiva” o “matematica”) v’è una seconda forma di usura collegata alla situazione soggettiva del debitore. Sono infatti usurari gli interessi, anche se inferiori al tasso soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, <strong>risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all&#8217;opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria</strong>. Lo stato soggettivo rilevante al fine dell’usura soggettiva non è solo la difficoltà economica, ma anche quella finanziaria, quale ad esempio una crisi di liquidità.</p>
<p>Per avere una risposta alle domande più ricorrenti, <a href="http://www.movimentoimprese.it/domande-ricorrenti-sullusura/">clicca qui</a>.</p>
<p>Nel calcolo dell&#8217;usura è possibile sommare gli interessi corrispettivi a quelli moratori?</p>
<p>La giurisprudenza ha ormai affermato il principio per cui &#8220;<em>La</em><i> sommatoria tra il valore del tasso di interesse corrispettivo e quello del tasso di mora al fine di affermare il superamento del tasso soglia è una operazione inspiegabile e errata sotto il profilo logico e matematico ed integra un errore inescusabile caratterizzato da colpa grave, che deve essere sanzionato con la condanna da responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. in quanto teso a creare un filone di cause seriali del tutto inutili e infondate.</i></p>
<div></div>
<div>Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, giudice Antonio S. Stefani con la sentenza 11139 del 6 ottobre 2015.</div>
<h2>Contattaci per un’analisi dei tuoi contratti bancari</h2>
<p>Inviaci i tuoi contratti bancari, gli estratti del conto corrente, la corrispondenza ricevuta dalla banca e avrai una prima analisi per il recupero di quanto illegittimamente pagato.</p>
<p><a href="http://www.movimentoimprese.it/?page_id=100" target="_self" class="gdl-button small" style="color:#ffffff; background-color:#B21C16; ">CONTATTA MOVIMENTO IMPRESE</a></p>
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