(art. 160-186 L.F.)
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale cui l’imprenditore (persona fisica o società) può ricorrere sia se si trova in stato di insolvenza – e quindi in una situazione di impossibilità non temporanea di soddisfare i creditori e di proseguire la propria attività – sia se si trova in stato di crisi – e dunque in una situazione temporanea e reversibile di difficoltà economica e/o funzionale.
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PRESUPPOSTI
può ricorrere al concordato preventivo l’imprenditore che:
(a) svolga attività commerciale (b) si trovi in stato di crisi o di insolvenza (c) sia soggetto a fallimento.
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PRINCIPALI EFFETTI
1)-dal deposito del ricorso il debitore può compiere (art. 167 L.F.):
(a) Autonomamente e senza alcuna autorizzazione gli atti di gestione dell’impresa che rientrano nell’ordinaria amministrazione (b) Gli atti di straordinaria amministrazione alle seguenti condizioni (i) fino al decreto che dichiara aperta la procedura, previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni (ii) dopo il decreto di apertura della procedura: con l’autorizzazione del giudice delegato, concessa di regola in via preventiva con decreto reclamabile al tribunale.
2) a decorrere dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e sino all’omologazione del concordato:
(a) i creditori anteriori alla presentazione della domanda non possono costituire pegni, ipoteche e privilegi, salvo che, laddove previsto dalla legge, abbiano ottenuto l’autorizzazione(art. 168 L.F.) (b) i creditori anteriori alla presentazione della domanda non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (art. 168 L.F.) (c) i debiti pecuniari si considerano scaduti (art. 168 L.F.) (d) non si applicano le norme in materia di riduzione del capitale sociale o scioglimento della società in conseguenza di predite (ex art. 182 sexies L.F.)
3) aperta la procedura (con il decreto di ammissione):
il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa ma svolge la sua attività sotto la vigilanza del commissario giudiziale e per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione deve richiedere l’autorizzazione del tribunale (art. 167 L.F.);
4) intervenuta l’omologa: il piano vincola anche i creditori dissenzienti (art. 184 L.F.).
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VANTAGGI
(a) le forme di tutela del finanziatore del concordato: la prededucibilità della c.d. finanza ponte, del finanziamento richiesto con la domanda di concordato, l’esclusione del finanziatore dalla responsabilità per bancarotta, l’esenzione da revocatoria delle operazioni connesse al concordato
(b) la libertà del debitore nel decidere il contenuto del piano
(c) la possibilità di presentare un concordato “con riserva” e quindi avere tempo per elaborare il piano, godendo dei vantaggi del blocco delle azioni dei creditori
(d) la possibilità di prevenire il fallimento, ma di godere delle tutele tipiche per preservare il valore dell’impresa (quali interruzioni di azioni esecutive, e scadenza dei crediti pecuniari)
(e) la possibilità di prevedere un pagamento anche parziale dei crediti privilegiati (nei limiti della capienza dei beni su cui insiste il privilegio)
(f) minore spossessamento del debitore rispetto al fallimento e all’amministrazione straordinaria, in quanto, seppur sotto il controllo del commissario giudiziale e del tribunale, rimane in capo al debitore l’amministrazione ordinaria dell’impresa e la rappresentanza processuale e legale dell’impresa
(g) la possibilità di concludere una transazione fiscale e previdenziale per i crediti tributari e per quelli contributivi (art. 182 ter L.F.)
(h) la proposta di concordato determina, per i crediti anteriori alla procedura, la scadenza dei crediti pecuniari e l’interruzione delle azioni esecutive nel momento del deposito della domanda
(i) il piano approvato dalla maggioranza dei creditori e omologato dal tribunale vincola anche i creditori dissenzienti e quelli estranei
(j) il fatto che, in caso di successivo fallimento non sono revocabili: atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione; pagamenti e garanzie poste in essere dopo il deposito della domanda di concordato preventivo con riserva e prima del deposito de piano e della proposta
(k) gli amministratori non sono soggetti alle azioni di responsabilità da parte del commissario giudiziale;
(l) il fatto che, eseguito il concordato, i creditori conservano la loro azione nei confronti dei coobbligati, fideiussori del fallito e obbligati in via di regresso.
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SVANTAGGI
(a) il costo elevato della procedura (rispetto agli accordi di ristrutturazione e ai piani di risanamento) e la necessità di depositare il 50% (o la percentuale inferiore stabilita dal tribunale) delle spese di procedura
(b) la conversione del concordato preventivo in fallimento, su istanza del P.M. o dei creditori, se ricorrono le circostanze previste dalla legge (artt. 173, 179 e 186 L.F.)
(c) la complessità della procedura, specie in fase di elaborazione della proposta;
(d) il penetrante controllo dell’autorità giudiziaria nella fase di ammissibilità del piano, di omologazione e in caso di revoca.
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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA (art. 161 L.F.)
(a) Presentazione della domanda: la procedura inizia con la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo mediante un ricorso al tribunale in cui ha sede legale l’impresa, sottoscritto dall’imprenditore,.
Per poter accedere a tale procedura l’imprenditore, oltre alla domanda, deve predisporre un piano il cui contenuto è tendenzialmente libero (la legge disciplina alcuni dei possibili contenuti del piano, quali: la continuità aziendale, la ristrutturazione dei debiti, la suddivisione dei creditori in classi, la gestione dell’impresa da parte di un assuntore). Il piano, che costituisce presupposto di ammissibilità della domanda di concordato, deve comunque soddisfare almeno in parte i creditori, in quanto costituisce suo elemento fondamentale il meccanismo di ripartizione delle perdite tra i creditori, inoltre il piano non può alterare le cause legittime di prelazione.
Nel concordato ordinario, insieme alla domanda devono essere presentati: la proposta di concordato, il piano e la documentazione da allegare (art. 161 c. 2 e 3 L.F.) (piano di concordato, relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, stato di attività, elenco creditori e titolari di diritti, relazione professionista).
Nel concordato con riserva, la domanda può contenere la riserva di presentare successivamente la proposta di concordato, il piano e la documentazione da allegare. In questo caso bisogna allegare (art. 161 c. 6 L.F.) gli ultimi 3 bilanci e la visura camerale aggiornata. In tal caso il tribunale darà un termine (prorogabile) compreso tra i 60 e 120 giorni per depositare i documenti mancanti.
(b) esame della domanda da parte del tribunale
(c) emissione del decreto di ammissione ovvero del decreto di inammissibilità
(d) in caso di ammissione: convocazione dei creditori per la loro approvazione; in caso di inammissibilità: il tribunale può dichiarare il fallimento
(e) in caso di approvazione dei creditori (con il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi alla procedura): decreto del tribunale di omologazione o di inammissibilità dell’omologazione
(f) in caso di decreto di omologazione: esecuzione del piano (per la quale non è previsto un termine)
(g) una volta adempiuti tutti gli obblighi concordatari: cessazione del concordato.
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DURATA
dalla presentazione della domanda alla omologazione intercorre un termine – non perentorio – di 6 mesi (prorogabile di 2) (art. 181 L.F.).
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SOGGETTI COINVOLTI
(a) Imprenditore (b) Professionista (iscritto nel registro dei revisori contabili) che relazioni sul piano e attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (c) Tribunale, che decide sull’ammissione alla procedura e sulla sua omologazione (d) Giudice Delegato, che presiede e sovraintende alla procedura di concordato (e) Commissario giudiziale, che ha funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo sull’attività svolta dal debitore a tutela degli interessi dei creditori, collaborando con il debitore stesso nella gestione dell’attività di impresa e nell’esecuzione degli obblighi concordatari.
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ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONCORDATARI E DECRETO DI CHIUSURA
Dopo l’omologazione, il debitore deve compiere gli atti necessari all’esecuzione del piano di concordato indicati nel decreto di omologazione (art. 185 L.F.)
Secondo la giurisprudenza prevalente anteriore alla riforma del diritto fallimentare, applicabile secondo la dottrina anche alla disciplina vigente, una volta accertato l’adempimento degli obblighi concordatari, il giudice delegato deve emanare un decreto di chiusura della procedura per attestare l’esecuzione del concordato (applicazione analogica dell’art. 163, c. 3 L.F.)
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