L’Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.)
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento molto flessibile che può essere utilizzato dall’impresa quando quest’ultima vuole ridurre la propria esposizione debitoria e tentare il risanamento.
Esso si fonda su un accordo con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e sulla relazione di un professionista che ne attesta la attuabilità.
Per facilitare l’utilizzo dell’accordo l’impresa può presentare contestualmente una proposta di transazione fiscale e previdenziale (ex art. 182 ter L.F.) e richiedere l’applicazione anticipata delle tutele.
La tutela più importante è il blocco delle azioni cautelari ed esecutive, richiesto tramite un’apposita istanza, la quale determina:
(a) il divieto di acquisire titoli di prelazione successivi al sorgere del credito (art. 182 bis c.6 L.F.)
(b) l’inapplicabilità delle norme sulla riduzione del capitale in conseguenza di perdite (art. 182 sexies L.F.)
(c) l’inapplicabilità delle norme sullo scioglimento della società per riduzione del capitale sociale (art. 182 sexies L.F.)
(d) a seguito di apposita richiesta e autorizzazione, il pagamento dei crediti sorti prima del deposito della proposta di accordo (art. 182 quinques L.F.)
Per chiedere il blocco delle azioni cautelari ed esecutive, il debitore deve presentare una istanza di sospensione nella forma del ricorso, ai sensi dell’art. 161 L.F., unitamente alla documentazione ivi indicata, al primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d).
L’accordo diventa efficace con la pubblicazione nel registro delle imprese e poi deve essere omologato dal tribunale.
PRESUPPOSTI
Può ricorre all’accordo l’impresa che:
(a) si trovi in stato di crisi
(b) sia un’impresa agricola di grandi, medie o piccole dimensioni (art. 23 c. 43 DL 98/2011 conv. L. 111/2011)
(c) svolga attività commerciale
(d) sia soggetta a falllimento.
PRINCIPALI VANTAGGI E SVANTAGGI
Vantaggi
(a) Il procedimento è più rapido e molto meno costoso del concordato preventivo
(b) Il contenuto del piano è flessibile e non vincolato a contenuti tipizzati dal legislatore
(c) I finanziamenti essenziali per la buona riuscita dell’accordo sono tutelati in tutte le fasi dell’accordo
(d) L’imprenditore continua a gestire l’impresa
(e) Non si applicano le norme in materia di riduzione del capitale sociale o scioglimento della società in conseguenza di predite (ex art. 182 sexies L.F.)
(f) È possibile concludere una transazione fiscale e previdenziale
(g) È possibile soddisfare i creditori aderenti all’accordo compresi i crediti erariali e previdenziali, senza rispettare la parità di trattamento
(h) È previsto il blocco delle azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore
(i) In caso di successivo fallimento dell’impresa, sono esenti da revocatoria fallimentare gli atti i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione o in esecuzione del piano.
Svantaggi
(a) La necessità di soddisfare in modo completo i creditori dissenzienti o non aderenti, da cui discende il blocco solo temporaneo delle azioni cautelari ed esecutive
(b) È previsto un controllo di omologazione del tribunale
(c) Non è prevista la cristallizzazione dell’esposizione debitoria per consentire la prosecuzione dell’attività dell’impresa.
DURATA
La durata della procedura che integrano la disciplina legislativa – non può essere superiore a 3/5 anni.
SOGGETTI COINVOLTI
(a) imprenditore
(b) professionista, che attesti la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo, con particolare riguardo alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei
(c) creditori
(d) tribunale.
TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE
La legge prevede particolari forme di protezione del patrimonio dell’impresa, che conseguono alla pubblicazione nel registro dell’imprese dell’accordo di ristrutturazione.
Queste forme di tutela possono essere anche anticipate alla fase delle trattative.
(a) blocco delle azioni cautelari ed esecutive (art. 182 bis c. 3 L.F.). Dal momento che il blocco è finalizzato a garantire all’impresa un periodo di moratoria legale nel quale approntare l’accordo di ristrutturazione, si deve ritenere che il blocco opera nei confronti di tutti i creditori
(b) divieto di prelazione (art. 182 bis c. 3 L.F.)
(c) riduzione o perdita del capitale della società in crisi (art. 182 sexies L.F.). alla società in crisi: (i) non si applicano le norme che impongono gli obblighi di riduzione del capitale in conseguenza di perdite; (ii) non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale
(d) pagamento dei crediti anteriori (art. 182 sexies L.F.). i pagamenti, autorizzati, effettuati per soddisfare crediti anteriori sono esclusi dall’azione di revocatoria fallimentare.
TRATTAMENTO DEI CREDITORI
I singoli creditori che aderiscono all’accordo possono liberamente contrattare con l’impresa le sorti del loro credito.
I creditori che, invece, non aderiscono all’accordo devono essere sempre pagati per intero: il piano deve quindi garantire il recupero delle risorse necessarie per il regolare soddisfacimento delle obbligazioni assunte dal debitore nei confronti dei creditori non aderenti. Essi infatti rimangono estranei all’accordo di ristrutturazione e non devono in alcun modo risentirne.
Nell’accordo è possibile proporre un pagamento parziale o dilazionato anche dei crediti tributari e dei crediti contributivi. In tal caso:
(a) le modalità di soddisfacimento del credito tributario e previdenziale sono sempre liberamente determinabili dalle parti: l’impresa può, ad esempio, concordare un pagamento percentuale o dilazionato con l’erario senza essere vincolata alle regole di soddisfacimento previste per la transazione fiscale e previdenziale nel concordato preventivo (ex art. 182 ter L.F.): tali regole mirano al rispetto di alcuni privilegi e ad evitare la differenza di trattamento tra crediti chirografari, ma esse presuppongono un concorso di tutti i creditori e il rispetto della par condicio, principi inapplicabili all’accordo di ristrutturazione che ha natura di accordo privatistico e non di procedura concorsuale
(b) per la prestazione del consenso all’accordo da parte dell’erario e degli enti previdenziali si devono invece seguire le regole ed il procedimento prescritti dalla legge per la transazione fiscale e la transazione previdenziale: al termine di tali procedure l’amministrazione fiscale e gli enti previdenziali esprimono la propria accettazione o il proprio dissenso sulla proposta di transazione.
CONTENUTO E FORMA DELL’ACCORDO E DEL PIANO DI RISANAMENTO
L’accordo di ristrutturazione deve avere forma scritta e con autentica delle firme e deve essere sottoscritto da tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, anche non contestualmente.
Il contenuto dell’accordo con i creditori aderenti è liberamente determinabile, mentre ai creditori non aderenti si deve assicurare il regolare e integrale pagamento dei rispettivi crediti.
Il piano di risanamento deve indicare:
(a) le ipotesi di intervento poste alla base del piano
(b) le fonti informative utilizzate per predisporre il piano
(c) le metodologie utilizzate che consentono all’attestatore e ai terzi di verificare la correttezza e la congruità dei calcoli effettuati per l’elaborazione quantitativa del piano.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
(a) deposito della domanda: la procedura inizia con il deposito della domanda di accordo presso il tribunale in cui l’impresa ha la propria sede legale. L’imprenditore può scegliere se depositare la domanda unitamente alla documentazione elencata dall’art. 161 L.F. (richiamato dall’art. 182 bis L.F.) e alla relazione del professionista, ovvero riservarsi di depositare tali documenti entro il termine fissato dal giudice.
(b) pubblicazione nel registro delle imprese
(c) i creditori hanno 30 giorni di tempo per fare opposizione
(d) esame della domanda da parte del tribunale
(e) in caso di verifica positiva circa la legittimità della domanda, della mancanza di opposizioni da parte dei creditori e della meritevolezza dell’accordo: emissione del decreto di omologazione; in caso di opposizioni: il tribunale deve instaurare un contraddittorio con le parti e poi decidere sull’omologazione o meno dell’accordo; in caso di mancanza dei presupposti o della meritevolezza: emissione del decreto di inammissibilità dell’omologazione
(f) in caso di decreto di omologazione: esecuzione dell’accordo (per la quale non è previsto un termine).
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