(Artt. 6-19 L. n. 3 del 27.01.2012)
Le imprese che, a fronte di una situazione di sovra indebitamento (ossia in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle), non sono soggette né assoggettabili a fallimento o ad altre procedure concorsuali possono risolvere la crisi attraverso una delle seguenti procedure:
(a) un accordo per la composizione della crisi che preveda la ristrutturazione dei debiti (c.d. procedura di composizione della crisi); o
(b) la liquidazione del patrimonio.
LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (artt. 6-14 bis L. n. 3 del 27.01.2012)
L’impresa può porre rimedio ad una situazione di crisi raggiungendo, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi, un accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Tale accordo si attua sulla base di un piano, predisposto con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi – che ne controlla anche l’esecuzione – e che deve essere omologato dal tribunale.
PRESUPPOSTI
Può accedere alle procedure l’impresa che:
(a) versi in uno stato di sovra indebitamento
(b) non sia assoggettabile ad altre procedure concorsuali.
Sono esclusi: gli imprenditori agricoli, e i debitori che abbiano già fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, alla proposta di accordo con i creditori o alla procedura di liquidazione del patrimonio.
PRINCIPALI EFFETTI
Sospensione delle azioni esecutive individuali, dei sequestri conservativi, dell’acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori anteriori.
L’omologazione produce effetti anche nei confronti dei creditori con causa o titolo posteriore, che non possono più procedere con azioni esecutive individuali sui beni oggetto del piano.
CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO
La proposta deve:
(a) prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri
(b) indicare le eventuali limitazioni all’accesso al mercato di credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari
(c) essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo, se i beni o i redditi del debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità del piano o dell’accordo.
La proposta può anche prevedere la continuità dell’impresa.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
(a) deposito della proposta: la procedura inizia con il deposito della proposta di accordo e degli allegati (elenco dei creditori, con le somme dovute: elenco dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni; dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni; attestazione di fattibilità del piano; elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della famiglia, deposito delle scritture contabili degli ultimi 3 anni) presso il tribunale in cui l’impresa ha la sede legale.
(b) Decreto del giudice che dispone: (i) la fissazione dell’udienza; (ii) la comunicazione della proposta ai creditori; (iii) la pubblicità della proposta e del decreto; (iv) la sospensione delle azioni esecutive individuali, dei sequestri conservativi, dell’acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori anteriori.
(c) Raccolta dei consensi dei creditori (almeno il 60%)
(d) Omologazione dell’accordo: entro 6 mesi dalla presentazione della proposta
(e) Esecuzione dell’accordo.
SOGGETTI COINVOLTI
(a) Imprenditore
(b) organismo di composizione della crisi
(c) tribunale.
LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (artt. 14 ter- 14 duodecies L. n. 3 del 27.01.2012)
In alternativa alla procedura di accordo l’impresa può decidere di risolvere la crisi e pagare i creditori liquidando il proprio patrimonio. In tal caso non è richiesto il consenso dei creditori.
La procedura di liquidazione può anche essere disposta dal giudice quando è richiesta la conversione della procedura di accordo per la composizione della crisi che sia stata annullata, risolta o cessata di diritto.
PRESUPPOSTI
Può accedere alle procedure l’impresa che:
(a) versi in uno stato di sovra indebitamento
(b) non sia assoggettabile ad altre procedure concorsuali.
Sono esclusi: gli imprenditori agricoli, e i debitori che abbiano già fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, alla proposta di accordo con i creditori o alla procedura di liquidazione del patrimonio.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda deve contenere:
(a) l’inventario di tutti i beni dell’imprenditore
(b) la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
(a) Deposito della domanda: la procedura inizia con il deposito della domanda e degli allegati (elenco dei creditori, con le somme dovute: elenco dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni; dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni; attestazione di fattibilità del piano; elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della famiglia, deposito delle scritture contabili degli ultimi 3 anni) presso il tribunale in cui l’impresa ha la sede legale.
(b) Decreto del giudice di apertura della procedura (che ha gli stessi effetti di un pignoramento)
(c) Partecipazione dei creditori alla liquidazione del patrimonio mediante domanda presentata con ricorso
(d) Formazione del passivo
(e) Liquidazione dei beni.
DURATA
La procedura rimane aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione.
SOGGETTI COINVOLTI
(a) Imprenditore
(b) organismo di composizione della crisi
(c) tribunale.
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