L’USURA E I TASSI SOGLIA
L’art. 2 della l. 108/96 per determinare quali siano i tassi usurari prevede la rivelazione con cadenza trimestrale del tasso medio praticato dalle banche e dagli altri intermediari per 9 categorie di operazioni di erogazione del credito.
Dal 14 maggio 2011 con l’entrata in vigore del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. ‘decreto sviluppo’, pubblicato sulla G.U. del 13 maggio 2011, n.110) è stata disposta la modifica del metodo di calcolo del “tasso soglia” o “tasso di usura”, come precedentemente disciplinato dall’articolo 2, comma 4, della legge 108/1996.
Oggi sono usurari i tassi che superino i il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può comunque essere superiore a otto punti percentuali (ad esempio se il TEGCM è del 10% la soglia di usura è del 10 + 1/4= 12,5 + 4= 16,5%).
In precedenza erano invece considerati usurari i contratti con un TAEG superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato della metà (ad esempio se il TEGCM è del 10% la soglia di usura è del 10 + 1/2= 15%).
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Usura soggettiva
Oltre all’usura determinata dal superamento del tasso soglia (“usura oggettiva” o “matematica”) v’è una seconda forma di usura collegata alla situazione soggettiva del debitore. Sono infatti usurari gli interessi, anche se inferiori al tasso soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria. Lo stato soggettivo rilevante al fine dell’usura soggettiva non è solo la difficoltà economica, ma anche quella finanziaria, quale ad esempio una crisi di liquidità.
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Nel calcolo dell’usura è possibile sommare gli interessi corrispettivi a quelli moratori?
La giurisprudenza ha ormai affermato il principio per cui “La sommatoria tra il valore del tasso di interesse corrispettivo e quello del tasso di mora al fine di affermare il superamento del tasso soglia è una operazione inspiegabile e errata sotto il profilo logico e matematico ed integra un errore inescusabile caratterizzato da colpa grave, che deve essere sanzionato con la condanna da responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. in quanto teso a creare un filone di cause seriali del tutto inutili e infondate.
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