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10
SET
2013

L’usura sopravvenuta

03_pescioliniFino al gennaio del 2013, la Cassazione ha sempre affermato che l’usura dovesse essere verificata con riferimento al momento della firma del contratto. Dopo l’entrata in vigore della legge 108/96 è infatti intervenuto il legislatore che con l’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge 24/2001 ha introdotto una norma interpretativa (interpretazione autentica) che ha precisato che il reato di usura (art. 644 c.p.) e la nullità della clausola che preveda interessi usurari (che ai sensi dell’art. 1815 c.c. determina che non sia dovuto alcun interesse) sia applicano solo agli interessi che superino il limite previsto dalla legge nel momento in cui vengano promessi o comunque convenuti e non al momento del loro pagamento. Nei primi mesi di quest’anno sia la Cassazione (Cass., 11 gennaio 2013, n. 602), sia l’Arbitro Bancario (ABF, Collegio di Napoli, 3 aprile 2013) sono intervenuti su tali questioni ritenendo ammissibile il controllo dell’usura sopravvenuta, ovvero il superamento del tasso soglia che si può verificare in due diverse situazioni:

  • per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge 108/96;
  • per i contratti successivi alla legge 108/96 qualora il Taeg, originariamente pattuito nel rispetto della soglia di usura, superi tale soglia per la sopravvenuta variazione in diminuzione del tasso medio rilevato TEGCM.

Secondo la recente sentenza n. 602 del 2013 della Cassazione, anche per i contratti stipulati prima della l. 108/96, è ammissibile il controllo sull’usuraietà del costo del credito.

Sulla stessa linea si è anche espresso l’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) affermando che il nostro ordinamento non ammette il pagamento di interessi divenuti usurari per la diminuzione del tasso medio rilevato (TEGM).

La clausola che preveda interessi divenuti usurari nel corso del tempo è nulla e deve essere automaticamente sostituita con il tasso soglia.

In entrambi i casi è quindi possibile verificare se nel corso del contratto siano stati corrisposti interessi usurari e chiedere in restituzione la differenza tra quanto pagato ed il tasso soglia, superato il quale si configura l’usura.

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tag : interessi usurari, usura
by : movimentoimprese
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