facebook
  • Home
  • Chi siamo
    • Mission
    • Statuto
    • Organi associativi
    • Dove siamo
  • Assistenza alle PMI
    • Contratti e Usura bancaria
      • Interessi anatocistici
      • Interessi ultralegali e uso piazza
    • Crisi D’impresa
  • Iscriviti
  • Contatti
  • Apri una pratica online
  • Partners

Articoli

29
OTT
2015

L’Arbitro Bancario Finanziario conferma del divieto di anatocismo dal 2014

Anche l’ABF con provvedimento dell’8 ottobre 2015 ha confermato che il divieto di anatocismo è in vigore dal 1.1.2014 – ovvero da quando è entrato in vigore il nuovo art. 120 TUB, come modificato dalla Legge di Stabilità del 2014 (art. 1 comma 629 della legge 147/2013) – anche in difetto di pubblicazione della delibera del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio, chiamato a stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.

Secondo infatti il Collegio di Coordinamento dell’ABF “fino a quando non interverrà la nuova delibera del CICR (o una nuova legge che regoli diversamente la materia), le enunciate oscurità testuali della legge vigente devono essere nel frattempo superate (per il periodo che va dall’1.1.2014 al 31.12.2015) dalla prassi contabile per renderle coerenti con il divieto di addebito di interessi anatocistici, anche perché nessuna deroga alla immediata applicabilità del divieto sancito dalla norma primaria può derivare dalla emanazione di una norma secondaria, sulla base di una delega con oggetto specifico concettualmente compatibile”.

L’ABF ha interpretato il nuovo art. 120 in considerazione dell’abrogazione della norma previgente che prevedeva l’anatocismo, come era intenzione del Legislatore ed è documentato dalla Relazione alla proposta di legge 1661 del 2013, anche recentemente condivisa dalla Banca d’Italia nel documento di consultazione in vista della delibera CICR che dovrebbe essere a breve pubblicata (“pesciolini_flusso tratta dunque di un classico caso di abrogazione di una disposizione di legge da parte di una disposizione successiva avente pari valore gerarchico, art. 15 delle preleggi, nel quale l’interpretazione abrogatrice, già desumibile dal dato testuale, trova puntuale conforto logico nel principio di incompatibilità (non contraddizione) e nel criterio ermeneutico storico-evolutivo“.

Quali sono le conseguenze? Le banche dovranno ricalcolare i saldi dei conti correnti.

tag : anatocismo, arbitro bancario finanziario, cicr
by : movimentoimprese
comment : 0
L'Autore

Condividi

  • google-share

Lascia un commento Annulla risposta

*
*

captcha *

Articoli più letti

Check up Fisco: analisi posizione fiscale e previdenziale

No Responses.

Equiparare le micro, piccole e medie imprese al consumatore

No Responses.

Separare banche commerciali e banche di investimento

No Responses.

Argomenti

anatocismo apertura di credito arbitro bancario finanziario capitalizzazione cartelle esattoriali cicr controllo cartelle fideiussione fido interessi usura interessi usurari movimento consumatori taeg tribunale imperia unicredit usura

Articoli recenti

Check up Fisco: analisi posizione fiscale e previdenziale

febbraio 19, 2016

Cartelle di pagamento: una volta su cinque richieste di pagamento senza motivo

febbraio 19, 2016

Fideiussioni e tutela del consumatore: si applica la protezione dalle clausole vessatorie

dicembre 02, 2015

Anatocismo: il Tribunale di Milano conferma la condanna di Unicredit

ottobre 27, 2015

Contattaci

  1. Nome *
    * Inserisci il tuo nome
  2. Email *
    * Inserisci un indirizzo email valido
  3. Messaggio *
    * Inserisci un messaggio

Associazione Movimento Imprese info@movimentoimprese.it

© 2013 Associazione Movimento Imprese