Anatocismo: illegittimo anche prima del 1.1.2014 secondo il Tribunale di Imperia
E’ ormai del tutto pacifico in giurisprudenza che l’anatocismo prima della delibera CICR 9/2/2000 è illegittimo e analogo divieto si può affermare dopo il 1.1.2014.
Nel periodo intermedio le banche potevano applicare interessi anatocistici?
L’art. 25, secondo comma del d.lgs 342/99 prevedeva che: “Dopo il comma 1 dell’art. 120 t.u. è aggiunto il seguente: ” 2 . Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”, regolando i rapporti stipulati successivamente.
Non solo la validità delle clausole anatocistiche in vigore prima dell’intervento del CICR, ma anche i loro requisiti di validità venivano sostanzialmente demandati al CICR che con Delibera del 9/2/00, dando attuazione all’art. 25, secondo comma, del d.lgs 342/99 ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo, però, la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito (art. 2: “Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”).
Per i nuovi contratti l’art. 6 della delibera CICR 9/2/00 richiedeva che le “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
L’art. 7 della citata Delibera C.I.C.R. (la cui rubrica è Disposizioni transitorie”) dettava la disciplina dell’anatocismo applicabile ai rapporti sorti prima del febbraio 2000 disponendo che: “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00.”3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.”
E’ dunque necessario verificare se la clausola anatocistica è stata specificamente approvata dal cliente.
Ma non solo.
Secondo un orientamento – ripetutamente espresso dal Tribunale di Imperia (v. dott. Colamartino Ordinanza 12.06.2015 in www.ilcaso.it; Ord. 31.1.2014 in www.ilcaso.it e già Ord. 9.7.2009) – potrebbe essere illegittima la capitalizzazione degli interessi tra il 2000 e il 2014, per la seguente ragione: se il tasso di interesse attivo è “meramente simbolico” e come tale inesistente, non essendo previsto alcun interesse a favore del cliente a fronte di un interesse passivo che – come di norma accade – viaggia su doppia cifra percentuale, non potrebbe ritenersi che sia prevista pari periodicità di capitalizzazione nel rispetto della citata Delibera CICR. Quindi sarebbe nulla la clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione degli interessi e “il rapporto dare/avere dovrà essere ricalcolato senza applicare alcuna capitalizzazione degli interessi creditori.“